Cassazione Civile, Ordinanza n. 07637/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, in favore di due lavoratori adibiti sin dal 1995 alle mansioni di operatore di ricerca delle perdite, dell'inquadramento al IV livello del CCNL Gas-Acqua, con conseguente pretesa di collocamento superiore rispetto al III livello. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, valorizzando il passaggio della società da ente pubblico a società per azioni, l'Accordo nazionale del 15.6.2000 e l'applicazione del CCNL Federgasacqua, ritenendo che i rapporti di equivalenza tra mansioni previsti dal nuovo assetto contrattuale non consentissero un riclassamento in assenza di mutamenti successivi delle mansioni o di una precedente acquisizione giudiziale del superiore inquadramento. In cassazione i lavoratori hanno dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione del CCNL Gas-Acqua 1.3.2002 e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato le declaratorie del III e IV livello e non avesse considerato gli elementi distintivi del IV livello, in particolare autonomia operativa, gestione di informazioni differenziate e conoscenze approfondite; con il secondo motivo hanno inoltre denunciato omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando il mancato confronto tra le declaratorie contrattuali e l'omessa considerazione di circostanze istruttorie che, a loro avviso, avrebbero imposto il riconoscimento del livello superiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'inquadramento del personale, dopo la trasformazione dell'ente e l'applicazione del nuovo CCNL, va determinato sulla base dell'attività effettivamente svolta, della declaratoria contrattuale e del confronto tra i due dati; nel caso concreto, dalla sentenza impugnata risultava che i lavoratori avevano sempre svolto le medesime mansioni di operatori di ricerca delle perdite sin dal 1995, senza prova di compiti di coordinamento o di altri elementi caratterizzanti il IV livello, né di un precedente riconoscimento giudiziale del superiore inquadramento. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile, richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione, fatto che il ricorso non individuava specificamente; inoltre, la motivazione della Corte territoriale era stata ritenuta esistente, coerente e immune dai vizi radicali che soli rilevano in cassazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L'inquadramento superiore non può essere riconosciuto in assenza di un effettivo mutamento delle mansioni o di elementi concreti che rendano le mansioni svolte riconducibili alla declaratoria superiore; il riclassamento va verificato in base alle mansioni effettivamente svolte e al raffronto con il CCNL applicabile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile in cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Rileva solo la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, o vizi motivazionali radicali tali da integrare nullità della sentenza.
d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. n. 134 del 2012
Ha introdotto il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata.
È richiamato per la trasformazione dell'ente pubblico in società per azioni e il conseguente mutamento del regime giuridico del rapporto di lavoro.
Le procedure di informazione e consultazione sindacale sono richiamate come garanzia nella trasformazione aziendale e nel passaggio del personale.
art. 34 d.lgs. n. 29/1993
È richiamato per relationem quale base delle procedure di informazione e consultazione nel trasferimento del personale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
CCNL Gas-Acqua 1 marzo 2002
Le declaratorie di III e IV livello devono essere confrontate con le mansioni concretamente svolte per verificare il corretto inquadramento.
Accordo nazionale 15 giugno 2000
Disciplina il passaggio del personale al nuovo assetto contrattuale dopo la trasformazione della società e incide sul sistema di equivalenza delle mansioni e degli inquadramenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di corretto inquadramento del lavoratore subordinato occorre seguire un percorso in tre fasi: accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie del CCNL applicabile e raffronto tra fatto e disciplina collettiva.
- In caso di riclassamento conseguente al passaggio a un nuovo contratto collettivo, non vi è violazione del divieto di dequalificazione se le mansioni del lavoratore restano immutate rispetto al precedente inquadramento.
- Per ottenere un livello superiore il lavoratore deve allegare e provare elementi concreti delle mansioni svolte che corrispondano alla declaratoria superiore; non è sufficiente una diversa lettura astratta delle definizioni contrattuali.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale deve consistere nell'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è consentito richiedere una rivalutazione del merito o contestare la sola sufficienza della motivazione.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia radicalmente mancante, apparente, perplessa o internamente irriducibile, non quando sia semplicemente non condivisa dalla parte soccombente.
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