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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07673/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che chiedeva il riconoscimento del diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria, con disapplicazione del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva la presentazione della domanda di inserimento pleno iure e con disapplicazione delle graduatorie valevoli per il triennio 2014/2017. La ricorrente deduceva che il diploma magistrale dovesse considerarsi titolo abilitante e che, quindi, l'amministrazione fosse tenuta a inserirla nelle graduatorie, anche alla luce dell'annullamento del D.M. da parte del Consiglio di Stato. Con quattordici motivi denunciava, tra l'altro, violazione dell'art. 1 l. n. 296/2006, erronea interpretazione della normativa successiva, insussistenza di decadenze e applicabilità del solo termine di prescrizione decennale, violazione di norme eurounitarie e costituzionali, del principio di uguaglianza, della tutela del legittimo affidamento e del giudicato, sostenendo che la pronuncia amministrativa avesse effetti erga omnes e fondasse direttamente il diritto all'inserimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché, in continuità con Cass. n. 3830/2021, il solo possesso del diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, l. n. 296/2006. Ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. n. 235/2014 producesse un diritto all'inserimento nelle graduatorie: il decreto non aveva natura regolamentare in senso proprio e, comunque, il giudicato amministrativo opera di regola solo inter partes, mentre l'eccezionale estensione del giudicato caducatorio non si estende agli effetti conformativi. Sono state inoltre respinte le doglianze fondate sul diritto UE e sulla disciplina del lavoro a termine, osservando che le graduatorie di istituto erano destinate alla copertura delle supplenze temporanee e che non era dimostrato un abuso nella reiterazione dei contratti. Le questioni sulla tempestività della domanda e sulla prescrizione sono rimaste assorbite. Le spese sono state compensate per il consolidarsi della giurisprudenza successivamente al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, l. n. 296/2006

    istituisce le graduatorie ad esaurimento e non consente l'inserimento del solo diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

  • art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore abilitante del diploma magistrale, ma non ritenuto sufficiente a fondare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

  • art. 1, comma 605, l. n. 296/2006

    oggetto della censura circa la pretesa clausola di salvaguardia, interpretata nel senso di non attribuire un diritto automatico all'inserimento dei diplomati magistrali.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il diritto fosse esercitabile finché perdurava l'inadempimento amministrativo.

  • art. 2946 c.c.

    invocato per affermare l'assoggettamento della pretesa al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • art. 2964 c.c.

    richiamato in relazione alla prospettata insussistenza di decadenza.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    ritenuta non decisiva perché le graduatorie di istituto servono alla copertura di supplenze temporanee e non rispetto a un abuso nella reiterazione dei contratti, non dimostrato in concreto.

  • art. 6, n. 2, TUE

    richiamato per sostenere un contrasto eurounitario dell'interpretazione adottata, contrasto escluso dalla Corte.

  • Regolamento CEE n. 1612 del 1968

    invocato a sostegno della libera circolazione dei lavoratori, ma ritenuto non violato dalla disciplina nazionale sui requisiti di accesso.

  • artt. 12 e 39 CE

    richiamati dalla ricorrente per dedurre una discriminazione nella circolazione dei lavoratori; la Corte ha escluso il contrasto.

  • art. 3 Cost.

    invocato per denunciare una disparità di trattamento tra diplomati magistrali e altri lavoratori a termine; la censura è stata respinta.

  • art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato a supporto della censura di disparità di trattamento, non accolta.

  • art. 151 TFUE

    invocato insieme alle direttive antidiscriminatorie, senza che la Corte ravvisasse violazioni.

  • direttiva 2000/43/CE

    richiamata dalla ricorrente per sostenere una discriminazione vietata, ma non ritenuta pertinente.

  • direttiva 2000/78/CE

    richiamata dalla ricorrente per sostenere una discriminazione vietata, ma non ritenuta pertinente.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato per criticare l'efficacia della decisione del Consiglio di Stato e il mancato riconoscimento del diritto all'inserimento.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nel motivo sul giudicato e sul diritto a una buona amministrazione, senza esito favorevole.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato amministrativo; la Corte ha ribadito che il giudicato opera di regola solo inter partes.

  • art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990

    richiamato nel motivo sul giudicato e sulla nullità degli atti amministrativi, senza accoglimento.

  • art. 6 CEDU

    invocato a tutela del principio del giusto processo e del giudicato, non determinante.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel motivo relativo al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato e alla disciplina delle graduatorie.

  • art. 5 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato insieme all'art. 2 d.lgs. n. 165/2001 nel motivo sulla natura del diritto all'inserimento e sulla prescrizione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha confermato il rigetto della domanda con diversa motivazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato per affermare gli oneri di specificazione e allegazione quando si deduce la violazione del giudicato esterno.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per gli oneri di produzione degli atti rilevanti.

  • art. 17, comma 4, l. n. 400/1988

    richiamato per escludere la natura regolamentare del D.M. n. 235/2014.

  • art. 14 del decreto n. 123/2000

    richiamato come base normativa dell'emanazione del D.M. n. 235/2014, ritenuto atto non regolamentare in senso proprio.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel contesto della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione dirimente.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a fondamento del principio della ragione più liquida.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del principio della ragione più liquida.

Massime di principio

  • Il possesso del solo diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non integra di per sé titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
  • L'annullamento di un decreto ministeriale non comporta automaticamente, per tutti i soggetti potenzialmente interessati, il sorgere di un diritto soggettivo all'inserimento in graduatoria; occorre verificare la natura dell'atto e l'ambito soggettivo degli effetti del giudicato.
  • Il giudicato amministrativo, in mancanza di una disciplina speciale, opera di regola solo tra le parti del giudizio; l'eccezionale estensione ad altri soggetti riguarda, al più, l'effetto caducatorio dell'atto e non gli effetti conformativi.
  • Le norme eurounitarie in materia di lavoro a termine e di libera circolazione non impongono l'inserimento in graduatorie ad esaurimento se il sistema nazionale prevede canali diversi di reclutamento e non sia dimostrato un abuso nella reiterazione dei contratti.
  • Quando il diritto sostanziale viene escluso in radice, restano assorbite le questioni su decadenza, prescrizione e tempestività della domanda, potendo la causa essere decisa sulla questione ritenuta logicamente e giuridicamente dirimente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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