Cassazione Civile, Ordinanza n. 07639/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una procedura selettiva indetta per l'assunzione di 324 operatori ecologici. Alcuni candidati, dopo aver superato le prove iniziali, contestavano l'illegittimità dell'ulteriore test psicologico, che aveva portato alla loro esclusione per non idoneità. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande di più concorrenti; in appello, la Corte territoriale aveva accolto la posizione di uno di essi, riconoscendogli il diritto all'assunzione e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna della società al risarcimento. La società ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 416 c.p.c., sostenendo che la collocazione utile in graduatoria e dunque l'età anagrafica rilevante ai fini dello scorrimento tra i pari merito erano fatti costitutivi del diritto dell'attore e non fatti impeditivi da provare a carico della società; (2) violazione degli artt. 421 e 115 c.p.c., censurando il modo in cui la Corte d'appello aveva escluso rilievo probatorio alla graduatoria completa delle indicazioni anagrafiche, ritenendo che fosse stata acquisita solo per l'identificazione dei controinteressati e non anche ai fini decisori; (3) omesso esame di fatti decisivi, sempre con riferimento alla medesima questione probatoria e alla valutazione della graduatoria prodotta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha ritenuto fondato, nei limiti esposti in motivazione, il rilievo secondo cui la collocazione in posizione utile in graduatoria costituisce fatto costitutivo del diritto all'assunzione e l'onere della prova grava quindi sul candidato che lo deduce. Tuttavia ha soprattutto affermato che, una volta acquisita agli atti la graduatoria completa delle indicazioni anagrafiche, essa doveva essere valutata dal giudice anche ai fini probatori, in applicazione del principio di acquisizione della prova, indipendentemente dalla parte che l'avesse prodotta e dalle finalità soggettive della produzione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la posizione del candidato tenendo conto di quel documento e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'onere della prova segue la natura del fatto da provare: la collocazione utile in graduatoria è fatto costitutivo del diritto all'assunzione e deve essere provata da chi agisce.
Le risultanze istruttorie acquisite al processo devono essere valutate dal giudice, indipendentemente dalla parte che le ha introdotte.
Il giudice può trarre elementi di convincimento da tutte le prove acquisite, anche da quelle prodotte dalla controparte.
È richiamato dalla ricorrente nel contesto della contestazione degli oneri di allegazione e prova nel rito del lavoro.
I poteri istruttori ufficiosi possono essere esercitati per acquisire documenti indispensabili, ma il mancato esercizio non è censurabile se la parte non abbia chiesto in giudizio specifici mezzi istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio in cui si contesti l'esito di una procedura selettiva, la collocazione utile in graduatoria è un fatto costitutivo del diritto all'assunzione e deve essere provata da chi lo invoca.
- Il principio di acquisizione della prova comporta che ogni documento regolarmente entrato nel fascicolo processuale è liberamente valutabile dal giudice, a prescindere dalla parte che lo abbia prodotto e dalle finalità per cui sia stato depositato.
- L'onere della prova non limita l'utilizzabilità delle risultanze istruttorie: il giudice può fondare la decisione anche su prove prodotte dalla controparte se già acquisite al processo.
- Un documento acquisito agli atti per ordine del giudice o per iniziativa di parte non perde valore probatorio per il solo fatto che sia stato inizialmente richiesto o depositato per una finalità processuale diversa.
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