Cassazione Civile, Ordinanza n. 21374/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a un avviso di addebito INPS fondato su verbale ispettivo. La lite riguardava contributi previdenziali ritenuti omessi per somme corrisposte a otto lavoratori/artisti: per una posizione, importi fatturati come cessione del diritto d’immagine; per altre posizioni, importi indicati come rimborsi spese per noleggio di strumenti e costumi di scena; inoltre, per due lavoratori, l’INPS contestava la qualificazione delle prestazioni come attività di fonico. La Corte d’appello aveva escluso l’agevolazione contributiva invocata per la cessione dei diritti di immagine per mancanza della prova di un effettivo contratto di cessione, aveva ritenuto integralmente imponibili i rimborsi/noleggi perché remunerativi della prestazione, aveva confermato l’assoggettamento a contribuzione per i due fonici e aveva applicato il regime sanzionatorio dell’evasione. Con il primo motivo la società denunciava violazione dell’art. 110 l. 633/1941 e dell’art. 2581 c.c. in tema di compensi per cessione dei diritti di immagine; con il secondo motivo violazione degli artt. 53 e 54 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c. sul regime contributivo delle somme per noleggio strumenti; con il terzo motivo violazione dell’art. 3 d.lgs. 708/1947 e dell’art. 2697 c.c. sulla qualifica di fonico di due lavoratori; con il quarto motivo violazione dell’art. 116, comma 8, lett. b), l. 388/2000 sul tipo di sanzione, sostenendo che dovesse applicarsi l’omissione e non l’evasione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva deciso sul requisito della forma scritta, ma aveva escluso in radice la prova dell’esistenza di un contratto di cessione dei diritti di immagine, reputando inidonee le fatture. Ha respinto il secondo motivo, affermando che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di una agevolazione contributiva grava su chi la invoca, essendo generale la presunzione di assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte al lavoratore; inoltre, le restanti doglianze miravano inammissibilmente a una rivalutazione del merito e delle prove. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la censura sull’art. 2697 c.c. era inconferente, avendo il giudice di merito accertato il fatto controverso, e perché la doglianza tendeva surrettiziamente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha infine rigettato il quarto motivo, ritenendo corretto il regime sanzionatorio dell’evasione, poiché era emersa una divergenza tra la situazione formalmente rappresentata e quella effettiva, con occultamento dei rapporti o delle retribuzioni idoneo a presumere la volontà di sottrarsi al versamento contributivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Prevede, per determinate categorie di lavoratori, una riduzione della base imponibile in relazione ai compensi percepiti per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica; l’agevolazione richiede la prova del relativo titolo negoziale.
Richiamato nel primo motivo dalla ricorrente come norma sulla cessione dei diritti di immagine, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non aderente alla ratio decidendi.
Richiamato nel primo motivo dalla ricorrente; la Corte non entra nel merito della norma per l’inammissibilità del motivo.
Richiamati per contestare l’assoggettamento a contribuzione delle somme per noleggio strumenti; la Corte ribadisce che chi invoca un’esenzione o agevolazione deve provarne i presupposti.
L’onere di provare i fatti che sottraggono somme all’obbligo contributivo grava sulla parte che invoca il beneficio; la sua violazione non è configurabile quando il giudice di merito accerta il fatto controverso e non si limita a ripartire il carico probatorio.
Richiamato a sostegno della contestazione sulla qualifica professionale di alcuni lavoratori; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.
art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000
Il regime sanzionatorio dell’evasione è corretto quando vi sia divergenza tra quanto formalmente rappresentato e la situazione effettiva, con occultamento di rapporti o retribuzioni.
Le censure di violazione di legge devono confrontarsi con il decisum; non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se i motivi non hanno specifica attinenza alla motivazione della sentenza impugnata.
Norma processuale richiamata per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi intende beneficiare di una riduzione o esclusione della base imponibile contributiva deve provare rigorosamente i presupposti del trattamento agevolato, perché le somme corrisposte al lavoratore si presumono assoggettate a contribuzione.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre argomenti di merito.
- La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è corretta solo quando il giudice abbia realmente attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; non è invece configurabile se il giudice ha accertato direttamente il fatto controverso.
- La contestazione sulla qualificazione dei rapporti o delle mansioni, quando risolta dal giudice di merito sulla base delle prove, non può essere trasformata in cassazione in un nuovo giudizio sul fatto.
- Ai fini del regime sanzionatorio previdenziale, la divergenza tra situazione formalmente rappresentata e situazione effettiva, specie se accompagnata dall’occultamento di rapporti o retribuzioni, integra l’ipotesi più grave dell’evasione e non della mera omissione.
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