Cassazione Civile, Ordinanza n. 01062/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione a sanzione amministrativa proposta avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Capitaneria di porto per la contestata violazione della disciplina sulla nautica da diporto: al resistente era stato addebitato di avere assunto, nell’agosto 2012, il comando di un’imbarcazione da diporto come skipper in tre crociere senza avere conseguito uno dei titoli professionali richiesti. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione e annullato l’ordinanza. In appello, il Ministero aveva censurato la decisione, mentre il resistente aveva proposto appello incidentale deducendo, tra l’altro, il vizio di costituzione dell’Amministrazione in primo grado per deposito della documentazione tramite PEC. Il Tribunale aveva ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta via PEC nel giudizio davanti al Giudice di pace, perché in quel rito all’epoca non era ancora consentito il deposito telematico; aveva inoltre considerato tardiva la produzione in appello e, conseguentemente, aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato la violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che il deposito via PEC dovesse ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo e che l’art. 6, comma 8, d.lgs. 150/2011 non escludesse il deposito telematico. La Corte ha respinto il motivo, chiarendo che la sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. riguarda nullità formali di atti o attività consentite; invece, nel giudizio davanti al Giudice di pace, alla data di instaurazione della causa, il deposito telematico non era ancora abilitato dalla normativa applicabile, sicché il deposito via PEC era irrituale e non poteva produrre sanatoria. Di conseguenza, era corretta la declaratoria di inutilizzabilità della documentazione e la sua non più producibilità in appello perché tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha affermato che, nel periodo rilevante, il deposito degli atti nel giudizio davanti al Giudice di pace non poteva avvenire via PEC, in assenza dell’intervenuta abilitazione normativa per tali uffici; pertanto il deposito telematico era irrituale e non sanabile ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. La documentazione prodotta in primo grado è stata quindi correttamente ritenuta inutilizzabile, e non poteva essere recuperata in appello perché ormai tardiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011
Nel rito di opposizione a sanzione amministrativa il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento di depositare il rapporto e gli atti relativi all’accertamento; la norma non vale a rendere ammissibile, di per sé, il deposito telematico quando l’ufficio giudiziario non sia ancora abilitato alla modalità digitale.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo per nullità relative di atti o attività consentite sul piano formale; non consente di sanare un deposito effettuato con modalità non previste e non abilitate dalla legge nel rito e nell’ufficio interessati.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 171/2005
È la disposizione sostanziale indicata come violata nel verbale e nell’ordinanza-ingiunzione relativa all’assunzione del comando di imbarcazione da diporto senza il titolo professionale richiesto.
d.m. n. 121/2015
Richiamato quale fonte dei titoli professionali prescritti per il comando dell’imbarcazione da diporto.
art. 16-bis, comma 6, d.l. n. 179/2012
All’epoca della proposizione del giudizio di opposizione davanti al Giudice di pace, il deposito telematico negli uffici giudiziari diversi dai tribunali era subordinato all’adozione di decreti ministeriali di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, non risultando ancora operante per tali uffici.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
È menzionato solo per indicare la successiva introduzione dell’obbligatorietà del deposito telematico, in vigore dal 30 giugno 2025.
art. 35, comma 3, d.lgs. n. 149/2022
Disposizione che ha introdotto l’art. 196-quater disp. att. c.p.c., nel quadro della riforma del processo civile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, perché il ricorso è proposto da un Ministero rappresentato dall’Avvocatura dello Stato e si applica il meccanismo della prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il collegamento all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non dovuto nel caso di specie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione dedotto dal Ministero, per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. presuppone un’irregolarità formale di un atto o di una modalità di deposito comunque contemplata dall’ordinamento; non opera quando il deposito sia stato effettuato con un mezzo non ancora ammesso per quell’ufficio giudiziario e per quel rito.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al Giudice di pace, prima dell’abilitazione normativa del deposito telematico per tali uffici, la costituzione e il deposito della documentazione non potevano validamente avvenire via PEC.
- Quando la documentazione necessaria a sorreggere la pretesa sanzionatoria è stata depositata con modalità irrituale e quindi inutilizzabile nel primo grado, essa non può essere recuperata in appello se la produzione risulta tardiva.
- Il controllo sul contraddittorio e sull’accessibilità degli atti prodotti dalla controparte costituisce un profilo sostanziale della disciplina del deposito processuale, non un mero formalismo sanabile in via generale.
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