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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23705/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento IRPEF per un maggior reddito ritenuto derivante dalla presunta distribuzione di utili extracontabili da parte di una società a ristretta base partecipativa di cui egli era socio al 24%. Il contribuente aveva contestato dinanzi ai giudici tributari la presunzione di attribuzione degli utili, sostenendo che spettasse all'Ufficio provare sia la ristretta base sociale sia l'effettiva distribuzione degli utili extracontabili con presunzioni gravi, precise e concordanti; aveva inoltre dedotto che il giudizio relativo alla società, avente natura pregiudicante, avrebbe imposto la sospensione del processo nei suoi confronti; infine aveva censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando che non fosse stato applicato lo ius superveniens più favorevole e il principio del favor rei. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, ma ha accolto il terzo, affermando che il giudice di merito deve verificare l'applicabilità della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta nei giudizi ancora pendenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa e insussistente l'obbligo di sospensione necessaria del giudizio. Ha invece accolto il terzo motivo relativo alle sanzioni tributarie, osservando che lo ius superveniens in materia sanzionatoria va applicato ai giudizi pendenti e che spetta al giudice di merito accertare se la disciplina sopravvenuta sia più favorevole al contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per nuovo esame sul punto sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal contribuente per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, in presenza di società a ristretta base partecipativa, l'Ufficio può fondare la pretesa su una presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, ferma la prova contraria del socio.

  • artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati in tema di accertamento dei redditi; la Corte li applica nel senso che l'accertamento nei confronti del socio può fondarsi sulla presunzione di utili extracontabili distribuiti, una volta accertata la ristrettezza della compagine sociale.

  • art. 295 c.p.c.

    esclude l'obbligatorietà della sospensione nel caso esaminato, poiché in presenza di rapporto di pregiudizialità tecnica tra giudizi tributari si applica, di regola, la sospensione facoltativa e non quella necessaria, salvo specifiche previsioni di legge.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    ritenuto applicabile nel contenzioso tributario quando penda un giudizio pregiudicante definito con sentenza non definitiva o comunque non passata in giudicato; il giudice può sospendere facoltativamente il processo, ma non è tenuto a farlo.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il caso di eventuale conflitto tra giudicati, quale meccanismo di coordinamento degli effetti delle decisioni.

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il coordinamento tra processo tributario e regole del codice di procedura civile in tema di sospensione.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022

    indicato come base dell'istanza di sospensione legata alla definizione agevolata della controversia; nel testo non viene sviluppata una specifica interpretazione di merito oltre all'accoglimento della sospensione.

  • art. 1 d.lgs. n. 471 del 1997

    richiamato in relazione alla disciplina delle sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi, oggetto del terzo motivo di ricorso.

  • art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato a fondamento del principio di legalità e della successione delle leggi sanzionatorie più favorevoli in materia tributaria.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    considerato come ius superveniens potenzialmente più favorevole sul trattamento sanzionatorio, da verificare in concreto dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, poiché il fatto noto non è il solo maggior reddito della società, ma la ristrettezza dell'assetto sociale, che rende plausibile la distribuzione ai partecipanti.
  • Per vincere tale presunzione il socio non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti dalla società, oppure dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria.
  • Nel contenzioso tributario, in presenza di un giudizio relativo alla società potenzialmente pregiudicante rispetto a quello del socio, la sospensione del processo non è automaticamente obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; salvo specifiche previsioni, opera la disciplina della sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La mera pendenza di un giudizio sulla società o l'assenza di definitività della relativa decisione non bastano, da sole, a imporre la sospensione del giudizio del socio; occorre allegare e valutare se vi sia stata effettiva richiesta di sospensione e se la sentenza invocata sia concreta e favorevole.
  • In materia di sanzioni tributarie, lo ius superveniens più favorevole si applica ai giudizi ancora pendenti, ma la sua concreta operatività deve essere verificata dal giudice di merito, che deve confrontare la disciplina previgente e quella sopravvenuta per stabilire quale sia più favorevole al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

Testo integrale

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