Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32684/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità delle trattenute operate dalla Cassa su un trattamento pensionistico a titolo di contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del regolamento del regime previdenziale, nonché la restituzione delle somme trattenute nei limiti della prescrizione decennale riferita ai singoli ratei. Il Tribunale aveva accolto la domanda del pensionato; la Corte d'appello di Torino aveva rigettato il gravame della Cassa richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha già ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà e ha escluso l'applicabilità dell'art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970, norma riferita ai rapporti con l'INPS. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: con il primo ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, deducendo, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il potere regolamentare della Cassa di introdurre la trattenuta, avrebbe applicato una versione superata dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, avrebbe misconosciuto la rilevanza della finalità di equilibrio finanziario di lungo termine, avrebbe trascurato l'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 e avrebbe male qualificato la trattenuta come prestazione patrimoniale imposta; con il secondo ha contestato la prescrizione decennale, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale del diritto alle prestazioni della Cassa o comunque la prescrizione breve ex art. 2948 c.c.; con il terzo ha censurato la decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire, affermando che dovessero decorrere dalla domanda giudiziale e non dalle singole trattenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la decisione di merito era conforme alla costante giurisprudenza di legittimità che considera illegittimo il contributo straordinario di solidarietà applicato dalla Cassa ai trattamenti pensionistici già liquidati, in quanto estraneo all'ambito dell'autonomia regolamentare consentito dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, incompatibile con il sistema del pro rata e privo di una base legale idonea, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; ha inoltre evidenziato che la finalità di equilibrio finanziario di lungo periodo non è compatibile con un contributo provvisorio e limitato nel tempo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la pretesa azionata non riguardava il diritto alla pensione ma il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute, quindi un credito restitutorio soggetto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo e non alla prescrizione propria delle prestazioni previdenziali; ha escluso, pertanto, che la norma invocata sulla prescrizione delle prestazioni della Cassa potesse applicarsi al caso. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nelle controversie restitutorie di somme indebitamente trattenute su prestazioni previdenziali, gli interessi legali decorrono dalla data di ciascuna trattenuta, coincidente con l'inadempimento, e non dalla domanda giudiziale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; la Cassa è stata condannata alle spese e al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nel giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    non può fondare, da solo, l'introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché eccede l'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti privatizzati

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    attribuisce all'ente previdenziale autonomia regolamentare solo nei limiti dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente l'istituzione di un contributo di solidarietà sui pensionamenti già maturati

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    la modifica non amplia il potere di introdurre contributi di solidarietà incompatibili con il sistema del pro rata

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che presuppone provvedimenti finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine; non si applica a misure provvisorie e limitate nel tempo come il contributo in esame

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011

    riguarda atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine e non legittima il contributo straordinario di solidarietà oggetto di causa

  • artt. 2, 3, 23, 36 e 38 Cost.

    il contributo è stato ricondotto alla nozione di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; la Corte richiama inoltre i parametri costituzionali già valorizzati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    non applicabile alla controversia, perché concerne la materia delle prestazioni e dei ricorsi nei confronti dell'INPS

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    disciplina il diritto alle prestazioni della Cassa, ma non il credito restitutorio per somme indebitamente trattenute

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    invocato per la prescrizione breve, ma ritenuto inconferente rispetto a un'azione di ripetizione dell'indebito

  • artt. 2033 e segg. c.c.

    costituiscono il titolo della domanda restitutoria avente ad oggetto la ripetizione delle somme indebitamente trattenute

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    richiamato dalla ricorrente per la decorrenza degli interessi, ma la Corte ha confermato la decorrenza dalla data di ciascuna trattenuta

  • artt. 1224 e 2033 c.c.

    gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dalla data dell'indebita trattenuta, quale momento dell'inadempimento

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    rubrica i motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il motivo non offre elementi nuovi

  • art. 380-bis c.p.c.

    la causa è stata definita secondo il procedimento accelerato e in conformità alla proposta del consigliere delegato

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativa in presenza di decisione conforme alla proposta nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato

Massime di principio

  • Un ente previdenziale privatizzato non può introdurre, con regolamento interno, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati se tale misura eccede i limiti dell'autonomia regolamentare fissati dalla legge e non incide sui soli criteri di determinazione della prestazione.
  • La previsione di un contributo che incida in modo provvisorio e limitato nel tempo su pensioni già in godimento non è assimilabile a una misura strutturale finalizzata all'equilibrio finanziario di lungo periodo, richiesta dalle norme che legittimano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati.
  • Un prelievo imposto sui trattamenti pensionistici, privo di base legislativa, va qualificato come prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge ex art. 23 Cost.
  • Quando la domanda riguarda la ripetizione di somme indebitamente trattenute su una prestazione previdenziale, il credito azionato è restitutorio e non coincide con il diritto alla prestazione; pertanto non si applicano le regole di prescrizione proprie del diritto alla pensione.
  • Nelle azioni di ripetizione di trattenute indebitamente operate su prestazioni previdenziali, gli interessi legali decorrono dal momento di ciascuna trattenuta, perché da quel momento si realizza l'indebita privazione della somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.