Cassazione Civile, Ordinanza n. 32684/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità delle trattenute operate dalla Cassa su un trattamento pensionistico a titolo di contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del regolamento del regime previdenziale, nonché la restituzione delle somme trattenute nei limiti della prescrizione decennale riferita ai singoli ratei. Il Tribunale aveva accolto la domanda del pensionato; la Corte d'appello di Torino aveva rigettato il gravame della Cassa richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha già ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà e ha escluso l'applicabilità dell'art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970, norma riferita ai rapporti con l'INPS. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: con il primo ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, deducendo, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il potere regolamentare della Cassa di introdurre la trattenuta, avrebbe applicato una versione superata dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, avrebbe misconosciuto la rilevanza della finalità di equilibrio finanziario di lungo termine, avrebbe trascurato l'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 e avrebbe male qualificato la trattenuta come prestazione patrimoniale imposta; con il secondo ha contestato la prescrizione decennale, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale del diritto alle prestazioni della Cassa o comunque la prescrizione breve ex art. 2948 c.c.; con il terzo ha censurato la decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire, affermando che dovessero decorrere dalla domanda giudiziale e non dalle singole trattenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la decisione di merito era conforme alla costante giurisprudenza di legittimità che considera illegittimo il contributo straordinario di solidarietà applicato dalla Cassa ai trattamenti pensionistici già liquidati, in quanto estraneo all'ambito dell'autonomia regolamentare consentito dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, incompatibile con il sistema del pro rata e privo di una base legale idonea, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; ha inoltre evidenziato che la finalità di equilibrio finanziario di lungo periodo non è compatibile con un contributo provvisorio e limitato nel tempo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la pretesa azionata non riguardava il diritto alla pensione ma il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute, quindi un credito restitutorio soggetto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo e non alla prescrizione propria delle prestazioni previdenziali; ha escluso, pertanto, che la norma invocata sulla prescrizione delle prestazioni della Cassa potesse applicarsi al caso. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nelle controversie restitutorie di somme indebitamente trattenute su prestazioni previdenziali, gli interessi legali decorrono dalla data di ciascuna trattenuta, coincidente con l'inadempimento, e non dalla domanda giudiziale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; la Cassa è stata condannata alle spese e al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nel giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
non può fondare, da solo, l'introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché eccede l'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta agli enti privatizzati
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
attribuisce all'ente previdenziale autonomia regolamentare solo nei limiti dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente l'istituzione di un contributo di solidarietà sui pensionamenti già maturati
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
la modifica non amplia il potere di introdurre contributi di solidarietà incompatibili con il sistema del pro rata
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
norma di interpretazione autentica che presuppone provvedimenti finalizzati a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine; non si applica a misure provvisorie e limitate nel tempo come il contributo in esame
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
riguarda atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine e non legittima il contributo straordinario di solidarietà oggetto di causa
artt. 2, 3, 23, 36 e 38 Cost.
il contributo è stato ricondotto alla nozione di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; la Corte richiama inoltre i parametri costituzionali già valorizzati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
non applicabile alla controversia, perché concerne la materia delle prestazioni e dei ricorsi nei confronti dell'INPS
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
disciplina il diritto alle prestazioni della Cassa, ma non il credito restitutorio per somme indebitamente trattenute
invocato per la prescrizione breve, ma ritenuto inconferente rispetto a un'azione di ripetizione dell'indebito
costituiscono il titolo della domanda restitutoria avente ad oggetto la ripetizione delle somme indebitamente trattenute
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
richiamato dalla ricorrente per la decorrenza degli interessi, ma la Corte ha confermato la decorrenza dalla data di ciascuna trattenuta
gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dalla data dell'indebita trattenuta, quale momento dell'inadempimento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
rubrica i motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente
consente la declaratoria di inammissibilità quando il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il motivo non offre elementi nuovi
la causa è stata definita secondo il procedimento accelerato e in conformità alla proposta del consigliere delegato
giustifica la condanna al pagamento di una somma equitativa in presenza di decisione conforme alla proposta nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato
Massime di principio
- Un ente previdenziale privatizzato non può introdurre, con regolamento interno, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati se tale misura eccede i limiti dell'autonomia regolamentare fissati dalla legge e non incide sui soli criteri di determinazione della prestazione.
- La previsione di un contributo che incida in modo provvisorio e limitato nel tempo su pensioni già in godimento non è assimilabile a una misura strutturale finalizzata all'equilibrio finanziario di lungo periodo, richiesta dalle norme che legittimano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati.
- Un prelievo imposto sui trattamenti pensionistici, privo di base legislativa, va qualificato come prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge ex art. 23 Cost.
- Quando la domanda riguarda la ripetizione di somme indebitamente trattenute su una prestazione previdenziale, il credito azionato è restitutorio e non coincide con il diritto alla prestazione; pertanto non si applicano le regole di prescrizione proprie del diritto alla pensione.
- Nelle azioni di ripetizione di trattenute indebitamente operate su prestazioni previdenziali, gli interessi legali decorrono dal momento di ciascuna trattenuta, perché da quel momento si realizza l'indebita privazione della somma dovuta.
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