Cassazione Civile, Ordinanza n. 19150/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione per l’anno d’imposta 2006, in cui, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’amministrazione finanziaria ha determinato induttivamente reddito d’impresa e relative imposte, irrogando anche sanzioni. La commissione tributaria regionale ha respinto l’appello della società, ritenendo: non provata la causa di non punibilità ex art. 6 d.lgs. 472/1997 per fatto esclusivo del consulente fiscale; non applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 per mancata produzione delle sentenze precedenti; assorbite le altre questioni. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione assente o illogica, per avere la CTR dichiarato assorbiti alcuni motivi di appello; 2) violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997, sostenendo che la sanzione non dovesse applicarsi perché l’omissione era imputabile esclusivamente al consulente fiscale e non agli organi sociali; 3) violazione dell’art. 12 d.lgs. 472/1997, sostenendo che dovesse applicarsi il cumulo giuridico delle sanzioni per violazioni della stessa indole commesse in diversi periodi d’imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’assorbimento dichiarato dalla CTR era logicamente corretto: il rigetto di alcune censure rendeva superfluo esaminare le altre, integrando un assorbimento in senso improprio e non un’omessa pronuncia. Ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità la parte del secondo motivo con cui la ricorrente contestava l’assenza di prova sulla responsabilità esclusiva del terzo, poiché non aveva indicato quali elementi probatori avesse prodotto; ha poi ritenuto infondata la censura residua, osservando che l’esimente ex art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 richiede prova della imputabilità esclusiva al terzo, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria e all’assenza di colpa del contribuente, prova non fornita nel caso concreto. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva indicato gli atti impositivi e le sentenze precedenti necessari per verificare i presupposti del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, né la data degli atti utile a individuare il giudice competente alla rideterminazione della sanzione complessiva. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell’accertamento induttivo del reddito d’impresa in presenza di omessa dichiarazione
art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base dell’accertamento induttivo ai fini IVA in caso di omissione dichiarativa
art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per dedurre la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
richiamato quale parametro dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge
art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997
disciplinante l’esimente per l’illecito tributario quando la violazione sia imputabile esclusivamente a un terzo e il contribuente abbia presentato denuncia e non sia comunque colpevole
art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997
richiede prova dell’imputabilità esclusiva del mancato pagamento al terzo denunciato; l’esimente non opera se manca tale prova o se vi è colpa del contribuente
art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato per affermare che la responsabilità sanzionatoria richiede condotta cosciente, volontaria e colpevole, anche sotto il profilo della culpa in vigilando
art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato quale disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni per violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi
art. 12, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997
il giudice dell’ultimo atto di irrogazione deve rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni già definite con precedenti sentenze, se ne risultino i presupposti
art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono a carico esclusivamente di questi ultimi
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini della statuizione sulle conseguenze processuali economiche dovute al rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, la statuizione di assorbimento non integra omessa pronuncia quando la decisione su una censura rende superfluo l’esame delle altre, perché il rigetto di un motivo può implicare logicamente il venir meno dell’interesse sulle questioni residue.
- L’esimente di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 opera solo se il contribuente prova che l’inadempimento è dovuto esclusivamente al fatto del terzo denunciato, senza propria colpa neppure sotto il profilo della vigilanza; la mera allegazione del comportamento del professionista non basta.
- In tema di sanzioni tributarie, la responsabilità dell’ente non è esclusa per il solo fatto che la violazione sia stata materialmente gestita da un consulente esterno, se non è dimostrata la sua esclusiva responsabilità e l’assenza di colpa dell’organo sociale.
- Il cumulo giuridico delle sanzioni per violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi richiede la ricostruzione dell’intera serie di violazioni e la produzione degli atti e delle decisioni precedenti necessari a verificare i presupposti dell’unificazione.
- La censura in cassazione deve essere specifica: chi invoca l’esimente o il cumulo deve indicare puntualmente gli elementi di fatto, i documenti e gli atti processuali su cui fonda la doglianza, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nel sistema sanzionatorio tributario delle società con personalità giuridica, le sanzioni relative al rapporto fiscale dell’ente gravano sull’ente stesso, non sulla persona fisica autore materiale della condotta, salvo diverse previsioni di legge.
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