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Sentenza

Sentenza del 28/11/2016 n. 21823 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 1999. L'accertamento, fondato sui PVC della Guardia di Finanza e su una ricostruzione analitico-induttiva delle quantità acquistate e vendute, aveva determinato maggiori redditi d'impresa e maggiori imposte IRPEF, IRAP, IVA e addizionale regionale, oltre alle sanzioni. L'Ufficio sosteneva che i PVC fossero già noti al contribuente e che, pertanto, non fosse necessaria la loro allegazione all'avviso, nonché che il giudice tributario avrebbe dovuto acquisire d'ufficio la documentazione mancante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non contestavano la reale ragione della decisione impugnata: la mancata produzione in giudizio dei PVC e dei relativi allegati aveva impedito al giudice di verificare la fondatezza della pretesa tributaria. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il potere del giudice tributario di ordinare d'ufficio il deposito di documenti, previsto dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, era stato abrogato prima dell'appello e l'Agenzia non aveva comunque richiesto l'applicazione dell'art. 210 c.p.c. L'annullamento dell'accertamento è quindi rimasto fermo e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.150,00, oltre rimborso forfetario del 15% e oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40

    Disciplinano le modalità di accertamento dei redditi e consentono, ricorrendone i presupposti, la ricostruzione analitico-induttiva del reddito d'impresa.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2

    Impone che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato; quando l'atto rinvia a documenti essenziali, questi devono essere disponibili e conoscibili in modo da consentire il controllo della pretesa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5

    Richiede la motivazione degli atti relativi all'accertamento IVA e disciplina i rinvii ad altri documenti posti a fondamento dell'accertamento.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Stabilisce i principi di chiarezza e motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, anche mediante il richiamo ad altri atti, purché il contribuente possa conoscerne il contenuto rilevante.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Prevede l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3

    La disposizione, che consentiva al giudice tributario di ordinare alle parti il deposito di documenti, era stata abrogata prima della proposizione dell'appello e non poteva quindi essere applicata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Le prove possono essere considerate indispensabili in appello solo se la loro mancata produzione non dipende da un'inadempienza della parte che ne aveva l'onere.

  • Art. 210 c.p.c.

    L'acquisizione giudiziale di documenti nella disponibilità di una parte deve essere specificamente richiesta; nel caso concreto l'Agenzia non aveva sollecitato il relativo ordine.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento fonda la pretesa su PVC o altri documenti richiamati per relationem, tali documenti devono essere concretamente conoscibili e, se essenziali alla verifica della pretesa, devono essere allegati o comunque ritualmente prodotti in giudizio.
  • La conoscenza precedente del documento da parte del contribuente non esonera necessariamente l'amministrazione dal produrlo in giudizio, se il giudice deve esaminarlo per verificare la fondatezza dell'accertamento.
  • L'amministrazione finanziaria deve dimostrare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa; il giudice non può normalmente supplire alla mancata produzione della documentazione essenziale da parte dell'Ufficio.
  • Dopo l'abrogazione dei poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, il giudice tributario non può ordinare autonomamente il deposito di documenti che una parte avrebbe dovuto produrre tempestivamente.
  • In appello, la censura deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; contestare soltanto profili astratti della motivazione dell'accertamento può comportare l'inammissibilità del motivo.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare sia la sufficienza della motivazione dell'avviso sia la produzione processuale dei documenti richiamati, mentre l'amministrazione deve depositare tempestivamente tutti gli atti indispensabili e formulare specifiche richieste istruttorie.

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