Sentenza del 28/11/2016 n. 314 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Ici - Agevolazioni per abitazione principale - Dimora abituale dell'intero nucleo familiare - Necessita - Concetto di dimora abituale - C. Cass. n. 14389/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'agevolazione ICI prevista per l'abitazione principale. Secondo il principio richiamato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 14389/2010, non è sufficiente che il contribuente abbia trasferito la propria residenza anagrafica nell'immobile: occorre che vi dimori abitualmente anche il suo nucleo familiare. L'abitazione principale deve quindi essere individuata in modo unitario con riferimento al nucleo familiare, per evitare che il trasferimento della residenza di un coniuge o di altro familiare in una seconda abitazione consenta di ottenere l'agevolazione su più immobili.
La decisione
Dal testo non è riportato l'esito specifico del giudizio, ma viene enunciato il principio secondo cui l'agevolazione ICI per abitazione principale spetta, in via ordinaria, soltanto per l'unica abitazione nella quale dimorano abitualmente il contribuente e il suo nucleo familiare. L'agevolazione su immobili distinti può essere riconosciuta solo se viene provata l'inesistenza del nucleo familiare o una situazione familiare effettivamente separata, non desumibile dalla sola diversa residenza anagrafica.
Norme richiamate
Sentenza della Corte di cassazione n. 14389/2010
Il concetto di abitazione principale rilevante ai fini delle agevolazioni si rinviene solo se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente che il suo nucleo familiare.
La nozione di abitazione principale deve essere valutata considerando unitariamente il contribuente e il suo nucleo familiare. La sola residenza anagrafica del contribuente o di un familiare in immobili diversi non basta a riconoscere l'agevolazione per ciascuna abitazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione sull'abitazione principale non è normalmente sufficiente la residenza anagrafica: deve essere dimostrata anche la dimora abituale effettiva.
- Quando il contribuente appartiene a un nucleo familiare, l'abitazione principale è tendenzialmente unica e deve coincidere con la dimora abituale dell'intero nucleo.
- Il trasferimento della residenza di un coniuge o di un familiare in una seconda casa non consente automaticamente di ottenere l'agevolazione su entrambi gli immobili.
- La possibilità di riconoscere agevolazioni per abitazioni diverse richiede la prova concreta della cessazione o dell'inesistenza del nucleo familiare, oppure di una situazione familiare effettivamente separata.
- In caso di contestazione, assumono rilievo gli elementi fattuali della dimora abituale e della composizione del nucleo familiare, non soltanto le risultanze anagrafiche.
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