Sentenza del 28/11/2016 n. 628 - Comm. Trib. Prov. Savona
Società di capitali a ristretta compagine - utili extra bilancio - imputazione ai soci compartecipi - IRPEF - redditi di capitale - art. 47 TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito dell'accertamento di maggiori utili non risultanti dal bilancio della società di capitali, caratterizzata da una compagine sociale ristretta, l'Amministrazione finanziaria ha presunto che tali utili fossero stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni. Il ricorrente contestava l'imposizione personale, sostenendo in particolare l'assenza di una formale delibera di distribuzione. La questione riguardava la qualificazione fiscale di tali somme e la loro concorrenza alla base imponibile IRPEF.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta legittima nei suoi principi. Gli utili extracontabili presuntivamente distribuiti ai soci di una società di capitali a ristretta partecipazione costituiscono redditi di capitale, anche se non risulta una formale delibera di distribuzione. Essi devono concorrere alla formazione del reddito imponibile IRPEF secondo le regole e nei limiti dell'art. 47, comma 1, del TUIR; nel caso specifico, essendo qualificata la partecipazione, è stata considerata imponibile la quota del 49,72%.
Norme richiamate
Art. 47, comma 1, del TUIR
Nel caso specifico, il 49,72% degli utili concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, trattandosi di partecipazioni qualificate.
Gli utili distribuiti, anche se presunti e privi di una formale delibera, sono qualificati come redditi di capitale e concorrono al reddito imponibile del socio secondo la percentuale e le modalità previste dalla norma.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può fondare la presunzione della loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria specifica e concreta.
- L'assenza di una delibera formale di distribuzione non esclude automaticamente l'imposizione personale degli utili presuntivamente distribuiti.
- Gli utili extracontabili imputati al socio sono normalmente trattati come redditi di capitale e devono essere assoggettati a IRPEF secondo il regime fiscale applicabile alla partecipazione.
- La percentuale imponibile e il regime applicabile dipendono dalla disciplina vigente e dalla qualificazione della partecipazione; nel caso esaminato è stata applicata la quota del 49,72% prevista per partecipazioni qualificate.
- La presunzione non è necessariamente insuperabile: il socio può contestarla dimostrando, ad esempio, l'assenza di distribuzione, l'effettiva destinazione degli utili o l'inattendibilità della ricostruzione societaria, con elementi documentali e circostanziati.
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