Sentenza del 28/11/2016 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Irap - Sussistenza di autonoma organizzazione - Geologo che svolge la sua attività senza dipendenti e con limitati strumenti - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto ed è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP. Il giudice ha ritenuto insussistente un’autonoma organizzazione idonea a potenziare significativamente l’attività professionale oltre l’apporto personale del geologo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento a IRAP della propria attività professionale, sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. L’attività era svolta senza dipendenti, con strumenti limitati — una modesta struttura adibita a studio, un computer, un cellulare e un mezzo di trasporto — e con ricorso a terzi solo per attività marginali e sporadiche. L’eventuale utilizzo di società esterne per specifiche apparecchiature tecniche, come sonde di perforazione, penetrometri e strumenti sismici, non costituiva autonoma organizzazione, trattandosi di strumenti particolarmente costosi e non normalmente sostenibili individualmente.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP non è dovuta dal professionista quando l’attività è svolta senza una struttura organizzata autonoma e rilevante, cioè senza beni strumentali o personale eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio individuale della professione.
Massime di principio
- Il professionista individuale non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre verificare concretamente se disponga di un’autonoma organizzazione.
- L’assenza di dipendenti e l’impiego di strumenti modesti e normalmente necessari all’attività costituiscono elementi significativi contro l’assoggettamento a IRAP.
- Il ricorso occasionale a collaboratori o a servizi di terzi per prestazioni marginali non dimostra, da solo, l’esistenza di un’autonoma organizzazione.
- L’utilizzo di apparecchiature altamente specialistiche e costose tramite società esterne non implica necessariamente autonoma organizzazione, soprattutto quando tali strumenti non sono stabilmente nella disponibilità del professionista.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alla situazione effettiva del singolo professionista, considerando personale impiegato, beni strumentali, collaborazioni e modalità operative.
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