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Sentenza

Sentenza del 28/11/2016 n. 627 - Comm. Trib. Prov. Savona

Liti da riscossione - cartella di pagamento - vizi di notifica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la nullità o l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento eseguita nei confronti di un soggetto residente ma temporaneamente irreperibile. In tale situazione non è sufficiente applicare il procedimento semplificato previsto dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, poiché, dopo la sentenza n. 258/2012 della Corte costituzionale, deve essere seguito il modello notificatorio dell'art. 140 c.p.c., che richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e la spedizione della raccomandata informativa.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui rinviava all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 per la notifica delle cartelle nei casi di temporanea irreperibilità del destinatario. Ne consegue che, per un soggetto residente e solo temporaneamente irreperibile, la notifica deve essere effettuata secondo l'art. 140 c.p.c., con tutti gli adempimenti previsti. Se tali formalità mancano, la notifica è viziata e la cartella può essere contestata, salve le conseguenze processuali e l'eventuale sanatoria derivante dalla tempestiva impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    È il procedimento applicabile quando il destinatario è residente nel luogo di notifica ma temporaneamente irreperibile. Richiede il deposito della copia nella casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa.

  • Art. 26, comma 3, D.P.R. n. 602/1973

    Le notificazioni della cartella sono eseguite [...] a norma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui consentiva di applicare il procedimento dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 anche ai casi di temporanea irreperibilità di un soggetto residente.

  • Art. 60, D.P.R. n. 600/1973

    Il rinvio a questa disposizione non è sufficiente per notificare la cartella a un destinatario residente temporaneamente irreperibile, poiché il procedimento applicabile è quello più garantista previsto dall'art. 140 c.p.c.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 258/2012

    Ha eliminato il contrasto costituzionale derivante dall'applicazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 ai casi di irreperibilità temporanea, imponendo l'utilizzo dell'art. 140 c.p.c.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra irreperibilità temporanea di una persona residente nel luogo di notifica e irreperibilità assoluta: nel primo caso si applica l'art. 140 c.p.c.; nel secondo possono trovare applicazione le regole specifiche sull'irreperibilità assoluta.
  • Per la notifica di una cartella a soggetto temporaneamente irreperibile non basta il semplice deposito dell'atto o il solo invio di una comunicazione: devono essere verificati tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c.
  • La mancata o irregolare esecuzione di uno degli adempimenti prescritti può compromettere la validità della notifica e rendere contestabile la cartella o gli atti successivi fondati su di essa.
  • La verifica deve concentrarsi sulla situazione anagrafica e sull'esito concreto delle ricerche del notificatore: la residenza del destinatario nel luogo di notifica è un elemento decisivo per qualificare l'irreperibilità come temporanea.
  • L'impugnazione tempestiva dell'atto può incidere sulle conseguenze del vizio notificatorio, perché in determinate circostanze la conoscenza effettiva dell'atto può sanare il vizio per raggiungimento dello scopo, senza necessariamente eliminare ogni altra illegittimità.

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