Cassazione Civile, Ordinanza n. 13851/2025 del 24/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una società, relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2007-2010, emessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza e di un PVC fondato anche su indagini finanziarie. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte i ricorsi; l’Agenzia aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva rigettato, ritenendo, per l’anno 2007, nullità dell’atto per violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000, e valorizzando altresì una CTU che aveva riscontrato giustificazioni parziali di versamenti e prelevamenti oggetto di indagine bancaria. In Cassazione l’Agenzia proponeva otto motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e del principio di strumentalità delle forme, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto applicare la prova di resistenza; 2) omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’inutilizzabilità delle indagini finanziarie per difetto di autorizzazione; 3) motivazione apparente o contraddittoria; 4) violazione delle norme sulle indagini bancarie e sullo Statuto del contribuente per avere ritenuto inutilizzabili i dati; 5) violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 per non avere considerato l’autorizzazione prodotta in appello; 6) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova per avere recepito acriticamente la CTU; 7) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulle indagini finanziarie per avere trattato la CTU come prova e applicato erroneamente l’onere probatorio; 8) violazione degli artt. 1, 2 e 7 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c. per non aver la CTR rideterminato autonomamente il maggior reddito. La società intimata non ha svolto difese in Cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, non opera la prova di resistenza e la nullità dell’atto ante tempus sussiste anche per tributi armonizzati; ha escluso l’omessa pronuncia, poiché la CTR aveva comunque affrontato il tema delle indagini finanziarie e ne aveva implicitamente ritenuto l’utilizzabilità; ha respinto il motivo sulla motivazione apparente, ritenendo la motivazione della CTR solo sintetica ma non inesistente o incomprensibile. I motivi relativi alla pretesa inutilizzabilità delle indagini bancarie per difetto di autorizzazione sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la reale ratio decidendi, che era invece fondata sulle giustificazioni parziali emerse dalla CTU sulle singole movimentazioni. Anche gli ulteriori motivi sulla CTU, sull’onere della prova e sulla mancata autonoma rideterminazione del maggior reddito sono stati ritenuti infondati: la consulenza tecnica è un ausilio istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale può aderirvi se motivatamente e in mancanza di contestazioni specifiche; inoltre, la censura mirava in sostanza a rivalutare il merito, attività non consentita in cassazione. La Corte ha infine osservato che la censura sull’annullamento integrale era comunque anche inammissibile, perché la sentenza di appello aveva confermato una decisione di primo grado che aveva già annullato solo le parti residue degli avvisi.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
La violazione del termine dilatorio determina la nullità dell’atto impositivo emesso ante tempus; non è richiesta la prova di resistenza, neppure per tributi armonizzati, quando si tratta di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente.
art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come termine di decadenza dell’azione accertativa, ma ritenuto non idoneo a derogare al termine dilatorio ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza esaminare espressamente ogni argomento, implica il rigetto delle questioni incompatibili con la ratio decidendi.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge formulate dall’Agenzia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro per i vizi processuali denunciati, inclusa la nullità per motivazione apparente e per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo il vizio di omesso esame nei limiti del minimo costituzionale.
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma sulle indagini finanziarie e sulla valorizzazione delle movimentazioni bancarie nel procedimento di accertamento.
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di validità e motivazione degli atti di accertamento.
art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 633 del 1972
Norma sulle indagini finanziarie ai fini IVA e sull’utilizzabilità dei dati bancari.
art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme alle norme IVA sulle indagini finanziarie.
art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme alle norme IVA sulle indagini finanziarie.
art. 7 della L. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi motivazionali e di trasparenza dell’azione amministrativa.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario possono essere prodotti in appello nuovi documenti; la censura dell’Agenzia mirava a valorizzare l’autorizzazione prodotta in secondo grado.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova nelle contestazioni sulle movimentazioni bancarie.
Richiamato in tema di presunzioni semplici nelle indagini finanziarie.
Richiamato in tema di presunzioni legali e riparto probatorio.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e loro valutazione.
Richiamato nella doglianza sull’assetto del giudizio tributario.
Richiamato nella doglianza sull’assetto del giudizio tributario.
Richiamato sulla natura e sui poteri istruttori nel processo tributario.
art. 111, sesto comma, Cost.
È il parametro costituzionale del dovere di motivazione, violato solo in presenza di anomalie estreme della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Rileva per denunciare la nullità processuale derivante dalla motivazione solo apparente o inesistente.
Massime di principio
- La violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente comporta la nullità dell’atto impositivo emesso prima della scadenza, senza necessità di prova di resistenza, quando l’accertamento segua un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente.
- In cassazione la censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la sentenza impugnata, pur senza affrontare singolarmente ogni argomento difensivo, contenga una decisione logicamente incompatibile con la tesi non esaminata.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili il semplice difetto di sufficienza o la contraddittorietà della motivazione; la nullità sussiste solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente o è obiettivamente incomprensibile.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: i motivi che colpiscono questioni estranee alla base logico-giuridica della decisione sono inammissibili.
- La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio ausiliario, non una prova in senso stretto, e il giudice di merito può farvi ricorso e aderirvi motivatamente quando la controversia presenti profili tecnici complessi e le conclusioni peritali non siano specificamente contestate.
- Nelle controversie sulle movimentazioni bancarie il giudice deve valutare le singole operazioni e le giustificazioni fornite dal contribuente; la contestazione in cassazione non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
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