Cassazione Civile, Ordinanza n. 13852/2025 del 24/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della controparte per un ingente credito derivante da un contratto di stampa di quotidiani e fornitura della carta. Per la quota maturata dopo la pubblicazione della domanda di concordato con riserva, la creditrice chiedeva la prededuzione, sostenendo che si trattasse di debito sorto nell’esecuzione di un contratto concluso quando la debitrice era ancora in bonis e che la stampa dei giornali fosse attività necessaria e quindi di ordinaria amministrazione. Il giudice delegato aveva ammesso il credito ma in chirografo, escludendo la prededuzione. L’opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale, che aveva ritenuto il contratto e i successivi atti esecutivi come atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, dunque non rientranti negli "atti legalmente compiuti" ex art. 161, comma 7, l.fall. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 161, comma 7, e 167, comma 1, l.fall. per errata qualificazione del contratto come atto eccedente l’ordinaria amministrazione; 2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la anteriorità del contratto rispetto alla domanda di concordato e la clausola contrattuale relativa alle procedure concorsuali, oltre alla prassi di settore di pagare la stampa con cessione di crediti futuri; 3) violazione degli artt. 161, comma 7, e 111 l.fall. in relazione alla normativa sull’art. 11, comma 3-quater, d.l. 145/2013, sostenendo che la norma abrogata non poteva applicarsi ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel contesto della crisi d’impresa e della domanda di concordato con riserva, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non coincide con quella propria dell’impresa in bonis; occorre invece verificare la funzionalità dell’atto rispetto alla composizione della crisi, e in mancanza di informazioni sul contenuto della proposta o del piano il debitore sopporta l’onere di fornire elementi che consentano di qualificare l’atto come ordinario. Nel caso concreto il Tribunale non disponeva di tali elementi e aveva correttamente valorizzato anche la necessità di cedere entrate future per finanziare la stampa, circostanza incompatibile con l’ordinarietà dell’operazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la cronologia tra contratto e domanda di concordato era stata esaminata, non era decisiva da sola, e la pretesa prassi di settore non era un fatto provato ma una mera allegazione di parte, comunque non sufficiente a mutare la qualificazione dell’atto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: il Tribunale aveva richiamato la norma abrogata solo per chiarire il perimetro dei crediti prededucibili, senza farne applicazione concreta. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, comma 7, legge fall.
I crediti derivanti da atti legalmente compiuti dal debitore dopo la domanda di concordato possono accedere alla prededuzione, ma la qualificazione dell’atto va effettuata in funzione della concreta situazione di crisi e delle informazioni disponibili sul piano e sulla proposta.
art. 167, comma 1, legge fall.
È richiamato come criterio di valutazione degli atti compiuti nella fase di concordato; non coincide con il criterio ordinario dell’impresa in bonis.
art. 111 legge fall.
È evocato dalla ricorrente in relazione al regime della prededuzione, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma nel caso concreto.
art. 11, comma 3-quater, d.l. n. 145 del 2013
La Corte rileva che il Tribunale lo ha citato solo per delimitare i crediti sorti in funzione e in occasione della procedura, senza applicarlo come base decisoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude la decisività dei fatti indicati.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con riserva, la nozione di ordinaria amministrazione non si identifica con quella valevole per l’impresa in bonis: occorre valutare se l’atto sia coerente con la finalità di composizione della crisi e con il contenuto della proposta e del piano, ove noti.
- Se il debitore non fornisce elementi sufficienti sul tipo di proposta o sul contenuto del piano in formazione, gli atti compiuti nella fase prenotativa possono essere qualificati come di straordinaria amministrazione.
- Ai fini della prededuzione ex art. 161, comma 7, l.fall., non basta che il credito derivi da un contratto stipulato prima della domanda di concordato: rileva anche la natura degli atti esecutivi successivi e la loro compatibilità con la gestione della crisi.
- La mera anteriorità cronologica del contratto rispetto alla domanda di concordato non è, da sola, fatto decisivo per riconoscere la prededuzione dei crediti maturati in fase successiva.
- Una allegazione di prassi di settore, se non provata in giudizio, non può incidere sulla qualificazione giuridica dell’atto; comunque, una prassi di pagamento non rende di per sé ordinario un atto che, nel contesto della crisi, presuppone l’utilizzo di entrate future o straordinarie.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13851/2025 del 24/05/2025
- ordinanza_civile · 24 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13853/2025 del 24/05/2025
- ordinanza_civile · 24 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13857/2025 del 24/05/2025
- ordinanza_civile · 24 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13859/2025 del 24/05/2025
- ordinanza_civile · 24 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13861/2025 del 24/05/2025
- ordinanza_civile · 23 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13783/2025 del 23/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →