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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13853/2025 del 24/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in sede di verifica del passivo, della domanda di ammissione al passivo per un credito chirografario derivante da rapporti bancari (apertura di conti correnti con affidamenti e conti anticipi) e da un mutuo chirografario. Il creditore sosteneva che tali crediti provenissero da rapporti già intrattenuti con un originario istituto bancario poi coinvolto in cessione di crediti e amministrazione straordinaria. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo ritenendo insufficiente la documentazione prodotta: il nuovo contratto di conto corrente non dimostrava la confluenza dei precedenti rapporti, il mutuo prodotto non era riferibile a quello originario e non risultava provata la cessione dei crediti in favore del ricorrente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 2697 c.c. per errato riparto dell’onere della prova e mancato riconoscimento della prova documentale (contratti, estratti conto, atto di cessione, documentazione successiva); identica censura contro il giudizio sulla mancata acquisizione di documenti da parte del curatore; omesso esame di fatto decisivo per non avere il giudice considerato la documentazione prodotta; violazione della disciplina sulla cessione dei crediti e sulla prova della titolarità del credito in capo al cessionario.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha osservato che, pur formalmente prospettate come violazioni di norme sull’onere della prova e sulla cessione dei crediti, le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che potesse configurarsi il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. perché il ricorrente lamentava l’omesso esame di elementi di prova e non di un fatto storico decisivo, rilevando che il cattivo esercizio della valutazione delle prove non integra di per sé il vizio dedotto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull’onere della prova è stata ritenuta solo apparente, perché le censure investivano in realtà la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove o per censurare l’apprezzamento del materiale istruttorio riservato al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omesso esame di elementi istruttori; il cattivo esercizio della valutazione delle prove non è di per sé censurabile ai sensi della norma.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il pagamento delle spese è disposto in favore dell’Erario per effetto dell’ammissione della controparte al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: quando il motivo mira a contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio, esso è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omissione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare che il giudice non abbia considerato singoli documenti o prove.
  • Le contestazioni sulla titolarità del credito e sulla cessione possono essere scrutinabili solo se realmente dirette a una violazione delle regole giuridiche di riparto dell’onere probatorio; se, invece, si risolvono in una diversa lettura delle risultanze documentali, sono inammissibili.
  • La verifica della prova documentale, anche in materia di insinuazione al passivo fallimentare, appartiene al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se la motivazione non presenti un omesso esame di fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniCessione del credito
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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