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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13859/2025 del 24/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2013, emesso per una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. L'Ufficio aveva contestato la detraibilità dell'IVA su fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorrente, in proprio e quale ex socio ed ex liquidatore della società estinta, ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato il suo appello. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2495 c.c., dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 e dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, sostenendo che mancasse il presupposto per agire contro soci/liquidatori e che vi fosse una duplicazione della pretesa tributaria, oltre a richiamare la necessità di provare già nell'atto impositivo la distribuzione dell'attivo e la colpa del liquidatore; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione alla disciplina della società cancellata e ai presupposti di responsabilità; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia, nonostante la difesa tramite funzionario interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura di duplicazione della pretesa erariale perché priva di specificità e perché rivolta contro un accertamento di fatto della CTR, che aveva escluso la duplicazione. Ha dichiarato infondata la doglianza sulla cancellazione della società, applicando l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 come interpretato dalle Sezioni Unite: per gli atti tributari emessi/notificati entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione, la società si considera ancora esistente ai soli fini fiscali e il liquidatore conserva la legittimazione a ricevere la notifica e a impugnare l'atto. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per la preclusione da doppia conforme e per la sua sostanziale richiesta di rivalutazione del fatto. Il terzo motivo è stato rigettato, perché nel processo tributario all'Amministrazione finanziaria vittoriosa, anche se assistita da propri funzionari, spetta la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi con la riduzione prevista. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella già applicata in merito alla specificità e al fatto che le doglianze tendevano a rivalutare il merito.

  • art. 2495 c.c.

    La Corte lo coordina con l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014: la regola ordinaria dell'estinzione della società è derogata, per i rapporti fiscali pendenti, dalla finzione di persistenza quinquennale.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"

    Ha natura sostanziale, non retroattiva, e introduce una finzione legale di mantenimento in vita della società per la definizione dei rapporti fiscali pendenti; consente l'emissione/notifica degli atti tributari verso la società estinta nei limiti temporali previsti e attribuisce al liquidatore la legittimazione processuale correlata.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità di soci e liquidatori; la Corte ribadisce che la controversia non riguardava l'azione di responsabilità ex art. 36, ma la validità/notifica dell'avviso di accertamento.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura sulla duplicazione della pretesa è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancata riproduzione/allegazione degli atti necessari al controllo di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è stato ritenuto inammissibile sia per doppia conforme sia perché la doglianza mirava in sostanza a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato in via di riqualificazione, ma la Corte osserva che il motivo sconfina nel merito e non denuncia una reale violazione di legge.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Opera la preclusione del vizio motivazionale in presenza di doppia decisione conforme, anche nel processo tributario.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Richiamato quale fonte della preclusione per il motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.

  • art. 91 c.p.c.

    La liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria è legittima anche se essa è stata assistita da propri funzionari o dipendenti.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Conferma il diritto dell'ente al rimborso delle spese e dei compensi per l'assistenza tecnica svolta dai propri dipendenti legittimati a difenderlo nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando si applica l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, la società cancellata dal registro delle imprese si considera ancora esistente, ai soli fini fiscali, per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione notificati entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione.
  • In tale ambito, il liquidatore conserva la legittimazione sostanziale e processuale a ricevere la notifica dell'atto tributario e a impugnarlo; gli ex soci restano privi di legittimazione processuale salvo diverse specifiche ipotesi non emerse nel caso.
  • La doglianza sulla duplicazione della pretesa impositiva è inammissibile se non sono riportati o allegati gli atti rilevanti e se il motivo mira a censurare un accertamento di fatto del giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto le sembianze di una violazione di legge o di un vizio motivazionale.
  • Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria vittoriosa spetta la liquidazione delle spese anche quando sia assistita da funzionari o dipendenti interni, con applicazione dei parametri forensi e la riduzione prevista dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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