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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13857/2025 del 24/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia trae origine dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda risarcitoria proposta da un cliente contro il proprio ex avvocato, lamentando che quest'ultimo non avesse correttamente svolto l'incarico professionale relativo a un'azione di risarcimento del danno da sinistro stradale. Nel ricorso per cassazione il cliente deduce un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2236 e 2697 c.c. Sostiene che il giudice di merito avrebbe erroneamente richiesto la prova certa che, se l'azione fosse stata coltivata, sarebbe stata vinta, mentre nella responsabilità professionale dell'avvocato dovrebbe valere un criterio probabilistico e non di certezza. Afferma inoltre che il legale era tenuto ai doveri di diligenza, perizia, informazione, sollecitazione e dissuasione del cliente; che la sua omissione avrebbe determinato la perdita di chance di ottenere il risarcimento; che il danno sarebbe comunque dimostrato da elementi fattuali e documentali relativi alle lesioni, al sinistro e al ristoro del danno materiale al motociclo; e che l'eventuale tardiva consegna della documentazione sanitaria non interromperebbe il nesso causale, ma al più confermerebbe la responsabilità del professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur non essendo corretta la qualificazione del ricorso come inammissibile prospettata nella proposta del relatore, il motivo fosse infondato perché fondato, in sostanza, sulla pretesa di un danno in re ipsa da asserita negligenza dell'avvocato. La Corte osserva che il ricorrente, oltre a invocare la responsabilità professionale, tenta di far discendere automaticamente il danno dalla sola condotta negligente del difensore; ma tale impostazione non è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità. La decisione finale è dunque di rigetto del ricorso, senza spese per mancata difesa dell'intimato. È stata anche esclusa l'applicazione della sanzione collegata alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., e sono stati dati gli avvisi sul contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    richiamato come parametro della diligenza professionale dell'avvocato nell'adempimento dell'incarico

  • art. 2236 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale, invocata dal ricorrente a fondamento della diligenza professionale dovuta

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    primo comma; secondo comma; ult. co.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione del giudizio e all'istanza di decisione successiva alla proposta

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato quanto alla sanzione processuale, esclusa perché i presupposti vanno interpretati restrittivamente

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di una prova presuntiva del danno e del nesso causale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

Massime di principio

  • Nella responsabilità professionale dell'avvocato la violazione dei doveri di diligenza, perizia, sollecitazione, dissuasione e informazione non basta, da sola, a fondare il risarcimento: occorre comunque allegare e provare un danno effettivo e il nesso causale con l'inadempimento.
  • Non è ammissibile trasformare la responsabilità del difensore in un danno in re ipsa, cioè in un danno automaticamente presunto dalla sola condotta negligente del professionista.
  • Quando si contesta l'omessa o inesatta attività processuale del legale, il giudice di merito può valutare in termini probabilistici l'utilità dell'azione che non è stata proposta o coltivata, ma resta necessario un apprezzamento concreto sulla probabilità di un esito favorevole e non una mera astratta affermazione di colpa.
  • Le sanzioni processuali collegate alla decisione "conforme alla proposta" del relatore devono essere applicate in modo rigoroso e non estensivo, specie quando la proposta abbia dichiarato l'inammissibilità e la decisione finale sia invece di rigetto nel merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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