Cassazione Civile, Ordinanza n. 13861/2025 del 24/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento riferita a debiti fiscali di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese. Nei gradi di merito il giudice tributario aveva annullato la cartella ritenendo che il destinatario, indicato come ultimo liquidatore della società, non avesse legittimazione passiva e non potesse rispondere patrimonialmente del debito della società estinta, valorizzando anche l’assenza, nel bilancio finale di liquidazione, di distribuzioni ai soci. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che, nel termine quinquennale dalla cancellazione, è valida la notifica della cartella alla società estinta presso l’ultimo liquidatore quale legale rappresentante, e che era irrilevante sia la sua qualità di socio o non socio, sia l’assenza di attivo risultante dal bilancio di liquidazione, poiché la lite riguardava la validità della notificazione dell’atto impositivo e non la fase esecutiva o la responsabilità personale del liquidatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 introduce, per i fini della validità ed efficacia degli atti tributari, una finzione legale di permanenza in vita della società cancellata per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, così consentendo all’amministrazione finanziaria e all’agente della riscossione di compiere validamente gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione. In tale arco temporale è quindi valida la notifica della cartella all’ultimo liquidatore quale legale rappresentante della società estinta. La Corte ha inoltre precisato che è inconferente il richiamo alla qualità di socio o all’assenza di beni nel bilancio di liquidazione, perché tali profili rilevano semmai nella diversa ipotesi di responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, ma non incidono sulla validità della cartella notificata alla società cancellata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
«ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art.2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.»
Introduce una finzione legale di sopravvivenza della società cancellata per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, limitatamente alla validità ed efficacia degli atti tributari e di riscossione, consentendo all’amministrazione e all’agente della riscossione di notificare e compiere validamente tali atti nel quinquennio.
È richiamato come norma che disciplina l’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, ma nel sistema dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 l’estinzione non impedisce, per cinque anni, la validità degli atti tributari.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte chiarisce che la norma riguarda una diversa ipotesi di responsabilità dei soci o di altri soggetti per i debiti tributari della società estinta e non incide sulla validità della cartella notificata alla società cancellata tramite l’ultimo liquidatore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate.
art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992
La competenza territoriale nel processo tributario è inderogabile e la relativa violazione è rilevabile d’ufficio solo nel grado in cui si verifica; altrimenti deve essere dedotta con motivo di impugnazione.
La denominazione della società in liquidazione deve recare l’indicazione dello stato di liquidazione fino all’estinzione mediante cancellazione dal registro delle imprese.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte esclude la sua violazione osservando che il ricorso era sufficientemente specifico e riproduceva gli atti rilevanti su cui si fondava.
artt. 382, comma 2, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Sono richiamati per affermare che, in caso di accoglimento di un motivo sulla competenza nel giudizio di legittimità, il giudice deve rimettere le parti davanti al giudice tributario competente.
art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
È evocato come disposizione utilizzabile per far valere la responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, ipotesi distinta dalla mera validità della notifica della cartella.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato insieme all’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 come base per l’azione dell’amministrazione volta a far valere la responsabilità dei soci.
Massime di principio
- Nel termine di cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione tributaria conservano validità ed efficacia nei confronti della società estinta, per effetto di una finzione legale di sopravvivenza limitata ai rapporti tributari.
- La notifica della cartella di pagamento alla società cancellata è valida se eseguita presso l’ultimo liquidatore, quale legale rappresentante che continua a rappresentare la società ai fini di legge nel periodo quinquennale previsto dalla norma speciale.
- Ai fini della validità della cartella notificata alla società estinta non è decisiva la circostanza che il liquidatore sia o non sia socio, né l’assenza di attivo nel bilancio finale di liquidazione; tali elementi sono eventualmente rilevanti solo nella diversa azione diretta a far valere la responsabilità personale dei soci.
- Nel processo tributario, la questione della competenza territoriale inderogabile deve essere dedotta con apposito motivo di impugnazione nel grado pertinente; non è sufficiente una mera eccezione proposta per la prima volta in controricorso in cassazione.
- La specificità del ricorso per cassazione è soddisfatta quando la censura di diritto è chiaramente individuata e gli atti rilevanti sono riprodotti o allegati in modo idoneo a consentire il controllo di legittimità.
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