Cassazione Civile, Ordinanza n. 33244/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Le contribuenti avevano ceduto, insieme a un altro coniuge poi deceduto, le partecipazioni sociali di una società a una cessionaria per un corrispettivo complessivo indicato nell'atto in euro 775.000, in parte in denaro e in parte mediante trasferimento di un immobile da edificare. Nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2007 avevano indicato tale corrispettivo e versato l'IRPEF conseguente alla plusvalenza. Successivamente hanno chiesto il rimborso della maggiore imposta sostenendo che, con accordi successivi del 21 marzo 2012, il prezzo era stato rettificato in diminuzione a euro 362.500, con conseguente riduzione della plusvalenza tassabile; in subordine hanno dedotto che il momento impositivo sarebbe dovuto coincidere con il verificarsi dell'effetto traslativo o con la condizione sospensiva da loro prospettata, e che la dichiarazione dei redditi sarebbe sempre emendabile, con applicazione del termine biennale per l'istanza di rimborso. I motivi di ricorso denunciavano violazione dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, degli artt. 67 e ss. TUIR, degli artt. 1362, 1363 e 1372 c.c., dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e del principio iura novit curia, contestando l'interpretazione del contratto data dai giudici di merito e l'inopponibilità al Fisco degli accordi sopravvenuti di riduzione del prezzo.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, essi miravano in realtà a censurare l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito. Ha ribadito che l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e che in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati, oppure per motivazione illogica o incongrua; qui, invece, le ricorrenti si erano limitate a contrapporre la propria lettura dell'atto a quella accolta in sentenza. Sul piano fiscale, la Corte ha anche osservato che, una volta qualificato l'atto come compravendita consensuale con effetti immediati, la plusvalenza si realizza al momento della stipula e gli accordi successivi di modifica del prezzo non sono opponibili all'Erario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'istanza di rimborso; la Corte non ne accoglie la lettura, perché il motivo si risolve in una contestazione dell'interpretazione del contratto e del momento di maturazione della plusvalenza.
La Corte ribadisce che, per la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso, il presupposto impositivo si collega alla stipula del contratto quando il trasferimento è perfezionato con il consenso delle parti.
Le ricorrenti lo invocano per sostenere una diversa interpretazione della volontà contrattuale; la Corte rileva che la censura non specifica quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati.
Richiamato dalle ricorrenti per la lettura complessiva delle clausole contrattuali; la Corte afferma che manca una specifica critica metodologica all'interpretazione di merito.
Gli accordi sopravvenuti tra le parti non sono opponibili ai terzi, quindi neppure al Fisco, una volta perfezionato il contratto che ha generato la plusvalenza.
art. 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È invocato nel ricorso insieme all'art. 21 per sostenere la rimborsabilità; la Corte non accoglie la tesi perché il diritto al rimborso è escluso dalla corretta individuazione del presupposto impositivo originario.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per il termine biennale dell'istanza di rimborso; la Corte non vi attribuisce rilievo decisivo nel caso concreto.
Invocato per il principio iura novit curia, ma la Corte osserva che la censura è in realtà rivolta contro l'apprezzamento di merito.
art. 23 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina tributaria; non incide sulla soluzione adottata.
art. 52 Cost.
Richiamato dai ricorrenti; non è decisivo nella motivazione della Corte.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti; non è decisivo nella motivazione della Corte.
Norma richiamata per la memoria depositata dai ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo deducendo in modo specifico la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale che renda la decisione illogica o incomprensibile; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- Chi deduce la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale deve indicare quali canoni siano stati concretamente violati e in che modo il giudice se ne sia discostato, confrontando le statuizioni della sentenza con il testo integrale della pattuizione.
- In materia di plusvalenze fiscali da cessione onerosa di partecipazioni o beni, il presupposto impositivo si realizza con la stipula del contratto quando l'atto è consensuale e perfezionato, a prescindere dal successivo pagamento del prezzo o da vicende sopravvenute del rapporto.
- Gli accordi successivi tra le parti che modificano o riducono il prezzo pattuito non sono opponibili al Fisco, una volta già realizzato il presupposto impositivo attraverso il contratto originario.
- La mera allegazione di un errore dichiarativo o di una successiva rettifica del rapporto negoziale non è sufficiente a fondare il rimborso dell'imposta se non si dimostra che, al momento rilevante, il tributo non era dovuto secondo la corretta qualificazione del contratto e del fatto imponibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33103/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33107/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33108/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33109/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33112/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33113/2022 del 10/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →