Cassazione Civile, Ordinanza n. 33109/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (istituto previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva chiesto di essere iscritto nell'elenco dei braccianti agricoli e, in via conseguenziale, di ottenere l'annullamento della nota con cui l'INPS gli aveva richiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione percepita per l'anno 2012. In appello l'INPS aveva ottenuto il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti dell'iscrizione, con condanna dell'appellato alle spese. In Cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che la causa dovesse rientrare tra quelle previdenziali o assistenziali ammesse all'esenzione dalle spese processuali, avendo comunque allegato documentazione idonea a tale esenzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e aveva condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese. Ha affermato che l'esenzione opera solo nei giudizi promossi per conseguire direttamente una prestazione previdenziale o assistenziale, non quando la prestazione sia soltanto una conseguenza indiretta di un diverso accertamento, come nel caso della richiesta di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e dell'annullamento della nota di recupero dell'indebito. Per tale ragione il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali
Si tratta di un diritto singolare, non estensibile oltre i casi espressamente previsti; opera solo nei giudizi promossi per il conseguimento diretto di prestazioni previdenziali o assistenziali, non quando la prestazione sia solo effetto indiretto di un diverso accertamento.
memoria presentata ai sensi dell'art 380 bis cod. proc. civ.
È richiamato solo per respingere la richiesta di rimessione in pubblica udienza, poiché non sono emersi profili nomofilattici.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso
Viene richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L'esenzione dalle spese processuali prevista per le controversie previdenziali o assistenziali ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.
- Perché operi l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il giudizio deve avere ad oggetto diretto il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale; non basta che tale prestazione sia una conseguenza mediata di un diverso accertamento.
- Quando la domanda mira primariamente all'accertamento di un presupposto amministrativo o all'annullamento di un atto di recupero, e solo indirettamente incide su prestazioni previdenziali, non si applica il regime speciale di esonero dalle spese.
- In sede di legittimità, se manca un profilo nomofilattico nella questione prospettata, la richiesta di trattazione in pubblica udienza può essere respinta.
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