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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33113/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

Un soggetto che sosteneva di avere lavorato in agricoltura ha agito per ottenere il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che mancassero prima ancora che prove adeguate, sufficienti allegazioni del rapporto di lavoro dedotto. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 97 Cost. e 3 L. 241/1990, assumendo l'insufficienza della motivazione del provvedimento di esclusione/cancellazione dalle liste; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere valutato le ragioni della cancellazione dagli elenchi; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 244, 420 e 421 c.p.c. Le censure di secondo, terzo e quarto motivo miravano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione di merito delle risultanze probatorie, anche tramite richiamo a deposizioni testimoniali e documenti, contestando l'accertamento di insussistenza del rapporto di lavoro e la ritenuta mancanza dei presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di cancellazione/disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, opera una disciplina speciale che non richiede le stesse forme motivazionali del procedimento amministrativo generale ex L. 241/1990, essendo sufficienti i parametri di motivazione, comunicazione e informazione previsti dalla disciplina speciale. Ha dichiarato non scrutinabili o inammissibili le censure di cui ai motivi secondo, terzo e quarto, perché formulate in modo promiscuo, volte in realtà a una rivalutazione del merito, e comunque perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in presenza di doppia conforme; inoltre ha osservato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, evenienza non ricorrente. La Corte ha ribadito che l'iscrizione negli elenchi agricoli ha funzione meramente agevolativa della prova e che, quando l'INPS disconosce il rapporto, grava sul lavoratore la prova dell'esistenza, durata e onerosità del rapporto. Ha quindi confermato la decisione impugnata, senza spese per mancata difesa dell'INPS, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come parametro evocato dal ricorrente sul difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa nel procedimento speciale di cancellazione dalle liste agricole.

  • art. 3 L. 241/1990

    La regola generale sulla motivazione degli atti amministrativi non opera in modo pieno nella materia speciale degli elenchi dei lavoratori agricoli, soggetta a disciplina propria.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio di omesso esame è deducibile solo nei limiti del novellato art. 360, n. 5, e non consente una nuova valutazione del merito; inoltre non è proponibile in caso di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c., ultimo comma

    In presenza di decisione di appello conforme alla decisione di primo grado, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, non è deducibile in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisca l'onere a una parte diversa da quella che ne è gravata; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la mancata ammissione/valutazione di prove testimoniali, ma la doglianza è stata ritenuta sostanzialmente diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di poteri istruttori del giudice del lavoro; la Corte ha ricordato che tali poteri presuppongono una semiplena probatio e una pista probatoria ex actis, non ravvisate nel caso concreto.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 420 c.p.c. per i poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro; la Corte ha escluso che essi dovessero essere esercitati nel caso concreto.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la controversia sull'iscrizione agli elenchi imponesse la sospensione necessaria per pendenza di altra causa sulla reiscrizione.

  • art. 1-bis art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, l'iscrizione ha funzione prevalentemente probatoria/agevolativa: se l'ente previdenziale disconosce il rapporto, spetta al lavoratore provare l'esistenza, la durata e l'onerosità del rapporto di lavoro dedotto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisca l'onere della prova in modo errato; non è deducibile per contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio o la ricostruzione dei fatti di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito e, in caso di doppia conforme, non è deducibile contro la sentenza d'appello che confermi quella di primo grado.
  • Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi del giudice presuppongono comunque una base minima di allegazioni e una pista probatoria desumibile dagli atti; in mancanza, non sussiste un obbligo di supplenza istruttoria.
  • In materia speciale di cancellazione o disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, la disciplina settoriale prevale sulla disciplina generale del procedimento amministrativo quanto agli oneri motivazionali, purché siano rispettate le esigenze di informazione e motivazione previste dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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