Cassazione Civile, Ordinanza n. 33107/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in appello, in favore della lavoratrice, di differenze retributive per il passaggio dal primo al secondo livello del CCNL edili, quantificate fino a una certa data e comprensive di interessi. La Corte d'appello aveva escluso la retroattività degli aumenti contrattuali maturati nel triennio 2011-2013, valorizzando la coincidenza tra il termine finale delle differenze economiche liquidate e la data in cui era stata dichiarata l'illegittimità della norma sul c.d. "blocco degli aumenti contrattuali". La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere il giudice liquidato le differenze solo fino alla data della domanda di primo grado senza aumenti contrattuali e per non avere considerato l'asserita allegazione dell'atto interruttivo del 18/11/2005; (2) omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo, con le medesime censure sul periodo di calcolo e sull'atto interruttivo; (3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione del materiale probatorio. Il Comune non ha validamente resistito con controricorso, avendo svolto una costituzione ritenuta irrituale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione del Comune di Palermo, perché effettuata in modo irrituale mediante notifica dell'originario atto di appello invece del controricorso per cassazione. Ha poi esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti inammissibili: i primi due perché formulati in modo promiscuo e non specifico, senza adeguata riproduzione dei fatti storici, degli atti e dei documenti rilevanti, e comunque perché la Corte d'appello aveva spiegato di avere limitato la liquidazione al periodo oggetto di domanda e di avere correttamente applicato il principio sulla cessazione dell'efficacia del blocco degli aumenti contrattuali dalla data della declaratoria di illegittimità; il terzo perché la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non riguardava l'utilizzo di prove non dedotte o la disapplicazione di prove legali, ma mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con nessuna statuizione sulle spese per mancata valida costituzione dell'intimato e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di motivazione è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di sindacare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione oltre il minimo costituzionale.
art. 366 c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e completi; vanno riprodotti o puntualmente indicati gli atti e i documenti su cui si fondano le censure, con precisa collocazione processuale.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti soltanto la diversa forza probatoria attribuita agli elementi acquisiti.
art. 116 c.p.c.
La violazione sussiste solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce piena prova a elementi che richiedono invece valutazione; non è denunciabile per la mera critica alla ponderazione del materiale istruttorio.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; la sua mancanza, apparenza, perplessità o incomprensibilità determinano nullità della sentenza.
art. 132 c.p.c.
La carenza assoluta di motivazione o la motivazione solo apparente integra nullità della sentenza per violazione del requisito essenziale del provvedimento.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte cost. n. 178 del 2015
L'illegittimità del blocco della contrattazione collettiva opera dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, senza determinare retroattività automatica degli aumenti maturati nel periodo precedente.
Cass. n. 34469 del 27/12/2019
Sono inammissibili le censure che si fondano su atti o documenti non specificamente riprodotti o localizzati nel ricorso, in violazione dell'autosufficienza.
Cass. SU n. 20867 del 20/09/2020
La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con l'erronea valutazione delle prove, ma solo con l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite illegittimamente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si denunciano errori su fatti, documenti o atti processuali, occorre riprodurne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la sede processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le censure che mescolano indistintamente violazioni di legge e vizi motivazionali, senza consentire la netta distinzione delle singole doglianze, sono inammissibili per promiscuità del motivo.
- La motivazione apparente sussiste solo quando il ragionamento decisorio non consente alcun controllo logico-giuridico e resta al di sotto del minimo costituzionale; non basta lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la sola valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo in presenza di utilizzo di prove non dedotte, fuori dai limiti officiosi, o di mala applicazione delle prove legali.
- In tema di effetti delle decisioni sull'illegittimità del blocco della contrattazione collettiva, gli aumenti contrattuali non si applicano automaticamente in via retroattiva al periodo antecedente la declaratoria di illegittimità, se il giudice di merito ha correttamente ancorato la liquidazione al periodo oggetto di domanda e alla decorrenza dell'efficacia della pronuncia costituzionale.
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