Cassazione Civile, Ordinanza n. 33108/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 2015, 2016 e 2017 e di quattordicesima per gli anni 2016, 2017 e 2018. La società datrice di lavoro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo provato il pagamento delle somme richieste sulla base del confronto tra i dati degli estratti conto e le copie degli assegni. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione la lavoratrice ha articolato due motivi: 1) violazione degli artt. 416, comma 3, e 437, comma 2, c.p.c., per avere il giudice ammesso tardivamente le copie fotostatiche degli assegni, prodotte dopo l'iscrizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo; 2) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., per omessa pronuncia sul dedotto vizio di motivazione della sentenza di primo grado in ordine all'uso dei poteri officiosi istruttori del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice possono essere esercitati anche oltre le preclusioni probatorie, purché sussistano una semiplena probatio e una pista probatoria desumibile dagli atti. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta l'ammissione e l'utilizzazione delle copie degli assegni, poiché i documenti erano stati indicati sin dal ricorso in opposizione, non risultavano nella materiale disponibilità del datore di lavoro, ed erano indispensabili anche alla luce della contestazione della lavoratrice. È stato disposto nulla sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La tardiva produzione documentale è invocata come causa di decadenza, ma nel caso concreto la Corte ritiene che essa possa essere superata dall'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro quando ricorrano i presupposti di legge.
Il primo e il secondo comma vanno letti unitariamente: il giudice del lavoro può disporre d'ufficio l'ammissione di mezzi di prova, anche superando preclusioni e decadenze, in funzione della ricerca della verità materiale, purché vi sia una pista probatoria e una semiplena probatio.
Conferma la possibilità per il giudice di appello nel rito del lavoro di ammettere mezzi istruttori officiosi oltre i limiti ordinari, in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, il potere istruttorio officioso del giudice può operare anche in presenza di preclusioni o decadenze probatorie delle parti, purché dagli atti emerga una base probatoria sufficiente a giustificarne l'esercizio.
- La produzione tardiva di documenti può essere neutralizzata se il giudice ritiene, con motivazione congrua, che i documenti siano indispensabili e che essi si inseriscano in una pista probatoria già emersa nel processo.
- Gli artt. 421 e 437 c.p.c. devono essere interpretati in modo coordinato, come strumenti di bilanciamento tra principio dispositivo e esigenza di accertamento della verità materiale nel processo del lavoro.
- In presenza di documentazione non nella disponibilità materiale della parte che la invoca, l'intervento istruttorio del giudice può essere legittimo se finalizzato a colmare una carenza probatoria rilevante ai fini della decisione.
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