Cassazione Civile, Ordinanza n. 33112/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva proposto più ricorsi per ottenere il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non allegati e non provati elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 97 Cost. e 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione del provvedimento di esclusione dalle liste dei braccianti; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, per mancata valutazione delle ragioni della cancellazione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova e per aver attribuito valore probatorio alla comunicazione di cancellazione dagli elenchi; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per la pretesa erronea valutazione delle prove raccolte. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi secondo, terzo e quarto, sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, fossero inammissibili o comunque infondati perché rivolti contro una sentenza di doppia conforme e perché la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non ricorre quando il giudice si limiti a valutare diversamente le prove, senza invertire l'onere probatorio. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., rilevando che tali norme sono violate solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, osservando che il procedimento di disconoscimento/cancellazione delle giornate di lavoro agricolo ha disciplina speciale e che, in caso di disconoscimento del rapporto da parte dell'INPS, l'onere di provare l'effettivo rapporto, la sua durata e onerosità grava sul lavoratore. Ha anche affermato che l'iscrizione negli elenchi ha mera funzione agevolativa probatoria e che, quando l'INPS contesta il rapporto, lo status di bracciante può essere accertato solo incidenter tantum e senza sospensione necessaria di altre controversie. Nel caso concreto la prova testimoniale era stata ritenuta non precisa né circostanziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla motivazione del provvedimento di cancellazione/esclusione dagli elenchi agricoli, valorizzando la specialità della disciplina e la sufficienza della motivazione secondo i parametri applicabili. Ha ritenuto non scrutinabili, o comunque infondati, i motivi che contestavano la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti, richiamando il limite del sindacato di legittimità, il regime della doppia conforme e i criteri di deducibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Non essendosi l'INPS difeso, la Corte ha disposto nulla per le spese. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato come parametro generale di buon andamento e motivazione, ritenuto rispettato nel procedimento speciale di cancellazione dagli elenchi agricoli
art. 3 L. n. 241/1990
la regola generale sulla motivazione degli atti amministrativi non opera rigidamente nel procedimento speciale di disconoscimento/cancellazione delle giornate agricole, disciplinato da normativa speciale
d.l. 3 febbraio 1970, n. 7
indicato come disciplina speciale del procedimento relativo agli accertamenti e alle cancellazioni nel settore agricolo
art. 9 d.lgs. n. 375/1993
riconosce all'INPS la facoltà di disconoscere, a seguito di controllo, l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito a una parte diversa da quella gravata secondo la regola legale; non quando si contesti la sola valutazione delle prove
artt. 115 e 116 c.p.c.
non sono violate per il solo fatto che il giudice valuti il materiale istruttorio in modo non condiviso dalla parte; la violazione ricorre solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte o di attribuzione di valore probatorio legale errato
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il vizio di omesso esame è limitato al fatto decisivo oggetto di discussione e non consente di riesaminare la ricostruzione fattuale o le prove in sentenza di doppia conforme
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
esclude la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulla medesima ricostruzione dei fatti
art. 295 c.p.c.
non sussiste obbligo di sospensione necessaria della causa relativa alla prestazione previdenziale in pendenza di distinta controversia sulla reiscrizione negli elenchi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1-bis d.P.R. n. 115/2002, art. 13
richiamato quale base per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- Nelle controversie sull'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, l'iscrizione ha funzione solo agevolativa della prova; se l'INPS disconosce il rapporto di lavoro, grava sul lavoratore l'onere di dimostrarne esistenza, durata e onerosità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice distribuisca l'onere probatorio in modo errato; non basta lamentare che la decisione abbia apprezzato diversamente le prove raccolte.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di riesaminare il merito della ricostruzione fattuale né la valutazione delle prove, specie in presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per una mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi.
- Nel procedimento speciale di cancellazione/disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, la disciplina settoriale prevale sulle regole generali della motivazione amministrativa, purché siano rispettati i requisiti essenziali di comunicazione e informazione previsti dal sistema applicabile.
- In caso di contestazione dell'esistenza del rapporto agricolo da parte dell'ente previdenziale, il relativo status può essere accertato solo incidenter tantum nelle altre controversie previdenziali, senza necessità di sospensione del giudizio in attesa di una separata causa sulla reiscrizione.
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