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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33103/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato diverse cartelle di pagamento relative a tributi per annualità dal 1993 al 2000 deducendo di non averle mai ricevute. In primo grado il ricorso era stato accolto sul rilievo che, in caso di fallimento, la pretesa tributaria dovesse essere notificata non solo al curatore ma anche al fallito, che conserva la qualità di soggetto passivo. L’Agenzia delle entrate aveva appellato la decisione; la CTR aveva rigettato l’appello ritenendolo ai limiti dell’ammissibilità, in parte nuovo e comunque infondato perché le cartelle non erano state notificate al contribuente. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione della sufficienza della notifica al solo curatore; 2) violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; 3) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 183 c.p.c. per avere la CTR erroneamente qualificato come nuove le deduzioni dell’ufficio sull’origine delle singole cartelle e sulla formazione dei relativi titoli.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque deciso sulla questione della notifica delle cartelle, aderendo alla tesi che esse non fossero opponibili al contribuente in mancanza di notifica allo stesso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la CTR non arrestato il giudizio su un rilievo di pura inammissibilità ma comunque esaminato e respinto l’appello nel merito, reputandolo in parte nuovo e in parte infondato. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la censura non si confrontava con il thema decidendum, limitato all’opponibilità delle cartelle non notificate; correttamente, quindi, la CTR aveva considerato nuove le questioni sulla formazione del titolo e sulla notifica di atti prodromici. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è infondata se la sentenza di merito, anche richiamando la decisione di primo grado, mostra di aver preso posizione sulla questione controversa.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    La censura sulla specificità dei motivi di appello è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va valutata alla luce dell’effettivo contenuto della decisione di merito, non di una mera formula.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    In appello nel processo tributario non possono essere introdotte questioni nuove estranee al thema decidendum del giudizio di origine.

  • art. 183 c.p.c.

    Il richiamo serve a escludere la proposizione tardiva di questioni nuove rispetto a quelle già introdotte nel giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • Non ricorre violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice d’appello affronta, anche implicitamente ma in modo riconoscibile, la questione dedotta dalla parte, decidendola nel senso della fondatezza o infondatezza.
  • Nel giudizio di legittimità la censura deve misurarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il motivo attacca una statuizione solo apparente o marginale, ma non la vera ragione della decisione, è inammissibile.
  • Nel processo tributario la preclusione alle domande ed eccezioni nuove opera quando in appello si introducono profili ulteriori e diversi rispetto al perimetro della controversia fissato in primo grado.
  • Se il thema decidendum è l’opponibilità di una cartella di pagamento non notificata, sono nuove le contestazioni relative alla notifica di atti prodromici o alla formazione del titolo che non siano già entrate nel giudizio di primo grado.
  • La mancata notificazione al contribuente può rendere non opponibile la cartella, e la difesa fondata sulla sola notifica al curatore non supera, di per sé, la contestazione dell’assenza di notifica al soggetto passivo indicato come destinatario della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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