Sentenza del 20/12/2023 n. 35629 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.A., confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la sentenza di primo grado e dichiarato validi gli accertamenti fondati sulla scheda della lista Falciani. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di cassazione (liquidate in Euro 8.000,00) e alla eventuale corresponsione del c.d. doppio contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava a A.A. maggiori imposte Irpef per disponibilità finanziarie estere non dichiarate risultanti da una "fiche" della cosiddetta lista Falciani (conti presso HSBC). A.A. sosteneva che i capitali erano emersi con lo scudo fiscale e, alternativamente, che era mero mandatario di società estere titolari dei conti. CTP annullò l'accertamento ritenendo inutilizzabile la fiche; la CTR invece ammise la piena utilizzabilità dei dati estratti dalla lista Falciani, ritenendo provata la titolarità e/o la disponibilità di fatto dei capitali a carico del contribuente e rigettò il ricorso. In Cassazione A.A. dedusse omissione di pronuncia su fatti e eccezioni, inattendibilità della fiche in quanto anonima e illegittima applicazione retroattiva della presunzione di cui al D.L. 78/2009. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: la fiche era riferibile al contribuente, legalmente acquisita tramite collaborazione internazionale e utilizzabile come elemento indiziario; il contribuente non fornì prova analitica contraria né documentazione sul rapporto di mandato; la presunzione di cui al D.L. 78/2009 non è stata applicata retroattivamente dal giudice e, comunque, la CTR si fondò su presunzioni semplici e sugli elementi bancari acquisiti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 2, n. 4
Richiesta dal ricorrente per censurare omissione di pronuncia: la Corte ha ritenuto che la CTR ha esaminato e motivato la questione della titolarità/disponibilità dei capitali e non sussiste omissione.
Costituzione, art. 111, comma 6
Invocata dal ricorrente in tema di motivazione e pronuncia del giudice di appello; la Corte ha ritenuto rispettati i principi relativi alla motivazione e al contraddittorio.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiesto dal ricorrente per omessa valutazione di eccezioni; la Corte ha concluso che la CTR ha adeguatamente valutato la riferibilità e l'utilizzabilità della fiche e che le doglianze erano generiche e non specifiche.
D.L. 6 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2
"2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni ... sono raddoppiate"
La Corte e la giurisprudenza hanno affermato che la presunzione non ha efficacia retroattiva; nel caso non è risultato che la CTR abbia fondato la sua decisione su una applicazione retroattiva della norma.
D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4
Norma sull'obbligo di dichiarazione degli investimenti esteri: la giurisprudenza interpreta l'obbligo in senso ampio, comprendendo anche chi abbia la disponibilità di fatto di somme detenute all'estero per conto di terzi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32, 39 comma 2, 41 comma 2
Richiamati per il principio che l'Amministrazione può avvalersi di elementi 'comunque' acquisiti e per l'onere probatorio soddisfatto dall'Amministrazione tramite dati di conti correnti bancari; tale quadro ammette l'utilizzabilità di elementi indiziari anche acquisiti con modalità non tipiche.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 1
Analoghi principi normativi in tema di utilizzabilità di elementi acquisiti per l'attività istruttoria dell'Amministrazione.
Direttiva 77/799/CEE e Convenzione bilaterale Italia-Francia del 5.10.1989
I canali di cooperazione internazionale giustificano la legittima acquisizione della fiche da parte dell'Amministrazione italiana e la loro utilizzabilità in sede tributaria.
Massime di principio
- I dati bancari contenuti nella cosiddetta lista Falciani sono utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria come elementi indiziari nell'accertamento tributario, purché la fiche sia riferibile con certezza al contribuente e la provenienza sia acquisita legalmente tramite canali di cooperazione internazionale.
- L'utilizzabilità di elementi acquisiti in modo 'irrituale' non è esclusa di per sé nel procedimento tributario, salvo specifiche norme di esclusione o la lesione di diritti costituzionali fondamentali.
- Se i conti esteri risultano formalmente intestati a società o enti esteri, l'Amministrazione può ritenere la persona fisica titolare o comunque dotata di disponibilità di fatto (anche se mandatario), salvo che il contribuente fornisca prova analitica contraria per singole movimentazioni.
- La prova dell'Amministrazione fondata su dati di conto corrente bancario può invertire l'onere della prova, imponendo al contribuente di dimostrare, in modo analitico, che i movimenti non sono imponibili o non riferibili alla sua capacità economica.
- La presunzione di cui al D.L. 78/2009 art.12, comma 2 (presunzione di redditi sottratti a tassazione per investimenti in Paesi privilegiati) non opera retroattivamente; va quindi valutata la sua applicazione temporale caso per caso.
- Eccezioni generiche o non specificate in cassazione (omessa pronuncia o mancata valutazione di punti difensivi) sono normalmente dichiarate inammissibili se il ricorrente non indica esattamente quali questioni non sarebbero state esaminate.
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