Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/12/2023 n. 843 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Processo tributario - effettiva conoscenza dell'atto impositivo - notificazione - alternatività dei luoghi - sede legale - elezione domicilio speciale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di irrogazione sanzioni n. 34277 RU del 17/04/2008: la società deduce la nullità della notifica dell'atto perché effettuata presso la sede legale anziché presso il domicilio speciale eletto presso lo studio dei difensori (art. 6 Statuto del contribuente), eccepisce inoltre duplicazione dei procedimenti sanzionatori e deduce la propria buona fede nell'affidarsi al certificato Form A che attestava origine Filippine delle merci.

La decisione

Appello respinto. Il Collegio ha ritenuto valida la notifica effettuata presso la sede legale della società perché l'art. 6, comma 1, dello Statuto del contribuente disciplina un'alternatività dei luoghi di comunicazione (sede legale o domicilio speciale) purché l'atto pervenga ad effettiva conoscenza del destinatario; nel caso di specie l'effettiva conoscenza non è contestata. La contestazione di duplicazione delle sanzioni è infondata: si è trattato di un nuovo accertamento fondato su fatti ed elementi sopravvenuti (indagini OLAF) e non di una duplicazione. Quanto alla buona fede dell'importatore, il Collegio ha confermato che la mera inconsapevolezza non è sufficiente: grava sull'importatore l'onere di diligenza e di controlli (diligenza qualificata secondo l'attività esercitata) per escludere la responsabilità e ottenere l'esenzione; nel caso concreto la società non ha fornito prove della diligenza richiesta. La sanzione è stata quindi confermata (applicazione art. 303 TULD c.3 e contabilizzazione a posteriori dei dazi). Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado pari a € 1.586,00.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, L. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    "L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari."

    La norma riconosce la comunicazione nei due luoghi (domicilio effettivo o domicilio speciale) come alternativi; ciò che conta è l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente. L'Amministrazione può quindi validamente notificare anche alla sede legale se da ciò deriva effettiva conoscenza.

  • art. 145, cod. proc. civ.

    Per le persone giuridiche l'effettivo domicilio (ai fini delle comunicazioni) è la sede legale: da ciò deriva che, se notificato alla sede legale, può considerarsi raggiunta l'effettiva conoscenza.

  • art. 12, Preleggi cod. civ.

    Principio interpretativo richiamato per attribuire alla norma il significato ordinario delle parole e l'intenzione del legislatore (usato per sostenere l'alternatività prevista dall'art. 6 Statuto del contribuente).

  • art. 16, D. Lgs. 472/1997

    Richiamato in relazione al termine annuale di decadenza per l'irrogazione delle sanzioni decorrente dalle deduzioni difensive; il Collegio ha ritenuto che la decadenza non possa essere invocata se la notifica presso la sede legale ha assicurato l'effettiva conoscenza.

  • art. 303 TULD (Testo Unico delle Leggi Doganali), comma 3

    Norma applicata per affermare la punibilità in misura proporzionale per l'evasione dovuta a errata dichiarazione di elementi fondamentali nella bolletta doganale; giustifica l'irrogazione della sanzione per l'origine cinese delle merci.

  • art. 220, Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    Disciplina l'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori in caso di buona fede dell'importatore: la giurisprudenza richiede che la buona fede sia dimostrata da diligenza attiva e non si limiti a mera inconsapevolezza; l'onere probatorio grava sull'importatore.

  • art. 1176, comma 2, cod. civ.

    Standard di diligenza 'secondo la natura dell'attività' invocato per richiedere alla società importatrice un grado di controllo professionale esigibile nell'attività di importazione.

  • Giurisprudenza nazionale e comunitaria (Cassazione e Corte di Giustizia UE, es. C-138/10, C-97/95)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per stabilire che: (i) l'autorità doganale non garantisce l'esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante al momento dell'accettazione; (ii) la buona fede esimente richiede comportamento attivo delle autorità o diligenza dell'importatore; (iii) le autorità possono procedere a nuovi accertamenti quando emergono elementi sopravvenuti (OLAF).

Massime di principio

  • La validità della notifica di un atto tributario amministrativo va valutata sulla base dell'effettiva conoscenza: la comunicazione può essere effettuata sia al domicilio effettivo (per le persone giuridiche la sede legale) sia al domicilio speciale eletto; l'Amministrazione ha una facoltà di scelta purché l'atto giunga a conoscenza del destinatario.
  • L'elezione di domicilio speciale presso i difensori non rende automaticamente nulla ogni notifica effettuata alla sede legale: la parte che deduce la nullità deve provare l'assenza di effettiva conoscenza e il mancato utilizzo di modalità idonee di comunicazione.
  • La presenza di un precedente procedimento sanzionatorio non impedisce all'Amministrazione di avviare un nuovo accertamento e irrogare una sanzione diversa se fondato su fatti o elementi nuovi; non sempre si configura duplicazione di sanzioni.
  • La buona fede dell'importatore non esonera automaticamente dall'obbligo di pagare dazi o sanzioni: la normativa e la giurisprudenza richiedono che la buona fede sia comprovata da una diligenza attiva e specifica (controlli, verifiche sulla documentazione di origine), in relazione alla natura professionale dell'attività.
  • In controversie doganali l'onere probatorio è rilevante: l'Ufficio deve dimostrare la fondatezza dell'accertamento (es. falsità della dichiarazione di origine); l'importatore deve dimostrare la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione (buona fede e diligenza).
  • Per evitare rischi processuali, il contribuente che elegge domicilio speciale dovrebbe comunque dimostrare l'effettiva esigenza o l'inutilizzabilità della notifica agli altri luoghi rilevanti; dall'altro lato l'Amministrazione dovrebbe documentare l'adozione di modalità idonee a garantire la conoscenza dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.