Sentenza del 20/12/2023 n. 864 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IMU - Agevolazioni ed Esenzioni - L'esenzione si applica a tutti gli alloggi sociali che abbiano la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati - Sussiste - L'esenzione è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015 per alcuni immobili concessi in locazione. L'A. ha dedotto la decadenza del Comune per tardività della notifica e, nel merito, ha sostenuto che gli immobili sono alloggi sociali assegnati a nuclei svantaggiati tramite graduatorie comunali e dunque esenti dall'IMU. Il Comune ha contestato la tardività della notifica (sostenendo la tempestività) e la qualificazione come alloggi sociali, affermando che l'esenzione richiede l'utilizzo diretto da parte dell'ente e l'assenza di produzione di reddito o, in subordine, che gli immobili delle A. beneficiano solo di una detrazione fissa di €200 e che l'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di nullità della rappresentanza tecnica. Ha confermato la tempestività dell'avviso di accertamento in applicazione della sospensione dei termini per la pandemia (art. 67 d.l. 18/2020) e del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione (vale la data di impostazione/posta dell'atto). Sul merito ha ritenuto che le pronunce della Cassazione richiamate dal primo giudice si riferivano ad anni precedenti alle modifiche del 2013: a decorrere dal 1/1/2014, in base al d.l. 102/2013 (conv. l.124/2013) e alle modifiche intervenute sull'art.13 del d.l. 201/2011, gli alloggi destinati a svolgere funzioni sociali (secondo la definizione del D.M. infrastrutture 22/4/2008) sono equiparati alle abitazioni principali ed esenti dall'IMU anche se non utilizzati direttamente dall'ente proprietario. Inoltre la Corte Suprema (Cass. 23680/2020) ha precisato che tale esenzione non è subordinata alla presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. Considerato il quadro normativo regionale (L.R. Abruzzo 44/1999 e 96/1996) e la partecipazione del Comune al procedimento di assegnazione, la Corte ha concluso che gli immobili erano alloggi sociali e ha accolto l'appello annullando l'avviso di accertamento; ha compensato le spese del doppio grado.
Norme richiamate
d.l. 102/2013 (conv. l. 124/2013), art. 2, comma 4
A decorrere dal 1/1/2014 equipara gli alloggi destinati a svolgere funzioni sociali alle abitazioni principali con conseguente esenzione IMU anche se non utilizzati direttamente dall'ente proprietario.
d.l. 201/2011 conv. l. 214/2011, art. 13, comma 2, lett. b) (modificato dall'art. 1, comma 707, l. 147/2013)
Prevede l'esenzione dall'IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali a decorrere dal 1/1/2014, come richiamato dalla Corte.
D.M. Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, art.1
l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato
Fornisce la definizione normativa di 'alloggio sociale' utilizzata per individuare i fabbricati esenti dall'IMU.
l. 296/2006, art. 1, comma 161
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Stabilisce il termine quinquennale di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento; il termine è stato poi sospeso per COVID con le conseguenze indicate dalla Corte.
d.l. 18/2020 (conv. l. 27/2020), art. 67, comma 1
Ha disposto la sospensione dei termini processuali e amministrativi per il periodo indicato, producendo proroga del termine di decadenza per la notifica degli avvisi IMU.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e giurisprudenza (principio di scissione soggettiva della notificazione)
Per il rispetto del termine di decadenza rileva la data in cui l'ente impositore ha compiuto gli atti necessari alla notificazione (es. consegna al servizio postale), non la data di effettiva conoscenza da parte del destinatario.
Cass. civ., sent. n. 23680/2020
l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ... non è subordinata all'onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili
La Suprema Corte ha chiarito che l'esenzione per alloggi sociali non può essere condizionata alla presentazione della dichiarazione prevista dal d.l. 102/2013.
d.l. 201/2011, art. 13, comma 10
detrazione di euro 200 per ogni immobile
Prevede una detrazione fissa (indicata nella causa) per alcuni immobili pubblici; la Corte ha escluso che tale norma escluda l'esenzione per la generalità degli alloggi sociali appartenenti alle A.
L.R. Abruzzo n. 44/1999, art. 6
la Regione riconosce la funzione sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
La legge regionale conferma la funzione sociale degli alloggi pubblici, contribuendo a qualificare tali immobili come alloggi sociali ai fini dell'esenzione.
L.R. Abruzzo n. 96/1996
Attribuiva ai Comuni le funzioni di bando, istruttoria, assegnazione e determinazione dei canoni per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, evidenziando il ruolo attivo del Comune nell'individuare i beneficiari.
Cass. SS.UU. n. 40543/2021
Conferma l'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche in materia tributaria e per i termini di decadenza.
d.lgs. 546/1992 art. 12, comma 3, lett. b) e d.lgs. 139/2005 art.1, comma 3
Stabilisce i requisiti per l'esercizio della difesa tecnica e riconosce ai commercialisti iscritti nella sezione A dell'albo la legittimazione a difendere davanti agli organi della giustizia tributaria (dunque il difensore dell'A. era abilitato).
Massime di principio
- Dopo le modifiche normative del 2013, gli alloggi sociali, secondo la definizione del D.M. 22/4/2008, sono equiparati alle abitazioni principali e quindi esenti dall'IMU a prescindere dall'utilizzo diretto dell'ente proprietario.
- L'esenzione per alloggi sociali non è subordinata alla presentazione di una dichiarazione autoproduttiva da parte del proprietario: l'amministrazione, se è stata parte del procedimento di assegnazione, è già in grado di conoscere la natura sociale dell'immobile.
- Se gli alloggi sono concessi in locazione a canoni di mercato non si applica l'esenzione; in tal caso possono trovare applicazione altre detrazioni o regimi (es. detrazione fissa ove prevista).
- Per la decorrenza dei termini di decadenza nella notifica degli atti tributari rileva la data in cui l'ente ha posto in essere gli atti necessari alla notificazione (es. consegna al servizio postale): il perfezionamento materiale della conoscenza da parte del contribuente è irrilevante ai fini della decadenza, anche in caso di sospensioni per calamità/pandemia.
- Nel contenzioso è strategico dimostrare la qualificazione dell'immobile come 'alloggio sociale' (es. atti di assegnazione, graduatorie, ruolo del Comune nell'assegnazione) e la natura del canone praticato (ridotto vs. mercato).
- Quando la normativa speciale e successivi interventi interpretativi della Cassazione favoriscono l'esenzione, non è corretta un'interpretazione restrittiva che riservi l'esenzione solo ad alcuni possessori (es. solo alle A.) perché ciò può creare ingiustificate disparità e contrasti con la funzione sociale riconosciuta dalla legge.
- In caso di avvisi notificati in periodi interessati da sospensioni normative è necessario verificare le date di consegna al servizio postale e gli atti che provano l'impostazione dell'invio per contestare o difendere la tempestività.
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