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Sentenza

Sentenza del 20/12/2023 n. 35618 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notifica di avviso di accertamento per anno indicato, con contestazione di maggior reddito pari a Euro 541.958,00 e maggiore Irpef di Euro 230.753,00 derivante da indagini bancarie sui conti ritenuti riferibili al contribuente. In sede di contraddittorio e autotutela la pretesa veniva ridotta a maggior reddito di Euro 172.175,00. In primo grado la CTP ha parzialmente accolto il ricorso riconoscendo non riferibile un conto intestato a terzo e rideterminando il reddito imponibile in Euro 141.989,00. La CTR ha rigettato l'appello del contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art.12, comma 7 della L. n. 212/2000 (mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dopo l'ultimo incontro), (2) vizio formale dell'avviso per mancata indicazione della categoria reddituale dei versamenti e conseguente illegittima applicazione della presunzione legale, (3) errata inversione dell'onere della prova con riferimento agli accertamenti bancari (presunzione relativa vs presunzione semplice e necessità di riscontri oggettivi), (4) mancata valutazione delle prove che dimostrerebbero che alcuni conti intestati al contribuente erano in realtà utilizzati per l'associazione sportiva dilettantistica di cui era presidente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.A. e confermato la decisione della CTR. Motivazioni principali: (i) il termine dilatorio di 60 giorni ex art.12 L. n. 212/2000 non opera per accertamenti 'a tavolino' basati su documentazione e controlli in ufficio, ma solo se si sono svolti accessi/ispezioni presso i locali del contribuente; nel caso vi è stato un esteso contraddittorio e autotutela, quindi nessuna violazione del diritto di difesa; (ii) i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie, ai sensi del DPR 600/1973 art.32 e richiamo ad art.38, costituiscono base per l'accertamento e producono una presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito per i versamenti bancari (le presunzioni sui prelevamenti sono limitate ai titolari di reddito d'impresa per effetto della giurisprudenza costituzionale, ma i versamenti hanno efficacia presuntiva in relazione a tutti i contribuenti), con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che deve fornire prove analitiche e non generiche per ciascun versamento; (iii) quanto all'affermazione che i versamenti su conto intestato fossero riconducibili all'associazione dilettantistica, la CTR ha esaminato la documentazione e ha ritenuto che il contribuente non avesse fornito prove concrete e specifiche per ogni operazione; il motivo in cassazione è stato inoltre dichiarato inammissibile per carenza di specificità e mancato confronto con le valutazioni della CTR. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in Euro 7.500,00) e ad eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    termine dilatorio di sessanta giorni tra l'ultimo contatto avuto con il contribuente e la notifica dell'atto impositivo

    Si applica solo quando l'azione dell'Amministrazione presuppone accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente; non si estende agli accertamenti a tavolino basati su documentazione o controlli in ufficio.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti ... se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine

    Le risultanze bancarie costituiscono elemento presuntivo di maggior reddito e producono un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; i versamenti possono essere considerati come presunzione relativa di disponibilità di reddito salvo prova analitica contraria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    Articolo richiamato per estendere la valutazione delle risultanze bancarie al reddito complessivo delle persone fisiche; raccordo con art.32 per l'accertamento fondato su indagini bancarie.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    Norma richiamata nell'ambito delle disposizioni procedurali dell'accertamento fiscale (citata nelle censure dell'impugnante).

  • Codice Civile, artt. 2697, 2718, 2729

    Articoli relativi all'onere della prova e alla prova documentale; nel caso il giudice ha ritenuto incombesse sul contribuente l'onere di provare in modo analitico l'origine non imponibile dei singoli versamenti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 2727

    Richiamato in relazione ai mezzi di prova e alla necessità che il contribuente produca prove specifiche e confrontabili; in cassazione è stata rilevata la carenza di specificità nel critico dedotto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio ex art. 12 L. n. 212/2000 trova applicazione solo se l'accertamento è preceduto da accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente; gli accertamenti svolti 'a tavolino' su documenti o mediante indagini bancarie non sono assoggettati al termine.
  • Le movimentazioni bancarie, in particolare i versamenti, costituiscono base legale per l'accertamento ai sensi del DPR 600/1973 art. 32 e producono una presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito che può essere superata solo con prove specifiche e analitiche per ciascun versamento.
  • L'onere della prova si inverte a favore dell'Amministrazione quando l'accertamento è fondato sulle risultanze bancarie: il contribuente deve dimostrare, con elementi concreti e non con affermazioni generiche, che i singoli versamenti sono già compresi nel reddito dichiarato o che sono fiscalmente irrilevanti.
  • Le asserzioni che fondano la riconducibilità di movimenti bancari a soggetti diversi (es. associazioni) richiedono documentazione specifica e la prova operazione per operazione; l'assenza di questa prova concreta comporta il rigetto della contestazione del contribuente.
  • In sede di cassazione è necessario rispettare il principio di specificità: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni del giudice di merito e indicare in modo analitico gli errori di diritto o di valutazione contestati, altrimenti può essere dichiarato inammissibile o rigettato.

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