Sentenza del 20/12/2023 n. 867 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Imposta di Registro - L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione di un decreto ingiuntivo e dell'atto presupposto (una scrittura ricognitiva derivante da contratto di mutuo), per difetto di motivazione dell'avviso e contestazione della tassabilità/aliquota applicata alla scrittura privata.
La decisione
L'appello dell'Ufficio è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse sufficientemente motivato in quanto indicava data e numero del decreto ingiuntivo, la sede del Tribunale, i riferimenti agli articoli della Tariffa (artt. 37 e 8 Tariffa parte prima DPR 131/1986) e l'ammontare dell'imposta (1.440 euro). Poiché il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla stessa R., la contribuente era consapevole del contenuto dell'atto e dell'atto presupposto, per cui non era necessaria l'allegazione degli atti. La doglianza sulle sanzioni e sugli interessi non è stata riproposta in appello ed è quindi considerata abbandonata; le sanzioni erano state liquidate nel minimo di legge. L'avviso è stato confermato e la R. condannata al pagamento delle spese di grado (2.000 euro).
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa - parte prima), artt. 8 e 37
artt. 8 e 37 Tariffa parte prima
I riferimenti agli articoli della Tariffa supportano la liquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; l'applicazione di tali articoli è stata ritenuta corretta per la tassazione sia del decreto ingiuntivo sia dell'atto presupposto.
Art. 69 TUR (Testo Unico sull'imposta di registro)
Le sanzioni per omesso versamento nei termini sono calcolate e possono essere liquidate anche nel minimo (nella specie il minimo è stato applicato, 120% della somma dovuta, come richiamato in motivazione).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. nn. 11283/2022; 30084/2021; 593/2021
Consolidato principio secondo cui, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo motivazionale dell'avviso di liquidazione è assolto mediante l'indicazione della data e del numero della sentenza o del decreto ingiuntivo senza necessità di allegazione dell'atto, purché tali riferimenti rendano l'atto agevolmente individuabile e conoscibile senza ricerche complesse.
Massime di principio
- L'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando indica in modo chiaro e sufficiente gli elementi identificativi dell'atto giudiziario (data, numero, foro) che ne consentono l'immediata individuazione senza ricerca complessa.
- Non è sempre necessario allegare l'atto giudiziario all'avviso di liquidazione: l'allegazione può essere evitata se i riferimenti forniti rendono l'atto facilmente reperibile e conoscibile dal contribuente.
- Se il decreto ingiuntivo è stato richiesto dallo stesso contribuente, questi è presumibilmente a conoscenza del contenuto dell'atto e dell'atto presupposto; ciò riduce l'onere motivazionale dell'Amministrazione rispetto all'obbligo di allegazione.
- Le contestazioni relative a sanzioni e interessi devono essere specificamente riproposte in ogni grado di giudizio per non essere considerate abbandonate; l'omissione equivale a rinuncia.
- Le sanzioni per omesso versamento possono essere liquidate nel minimo previsto dalla norma (richiamato art. 69 TUR); il contribuente può invece contestare in modo mirato la sussistenza dell'obbligo impositivo o l'aliquota applicata all'atto sottostante.
- In situazioni simili, il contribuente dovrebbe specificare esattamente quale elemento dell'avviso ritiene carente (identificazione dell'atto, calcolo, aliquota, sanzioni, interessi) e, quando possibile, dimostrare l'impossibilità pratica di reperire l'atto con i riferimenti forniti.
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