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Sentenza

Sentenza del 20/12/2023 n. 867 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

Imposta di Registro - L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione di un decreto ingiuntivo e dell'atto presupposto (una scrittura ricognitiva derivante da contratto di mutuo), per difetto di motivazione dell'avviso e contestazione della tassabilità/aliquota applicata alla scrittura privata.

La decisione

L'appello dell'Ufficio è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse sufficientemente motivato in quanto indicava data e numero del decreto ingiuntivo, la sede del Tribunale, i riferimenti agli articoli della Tariffa (artt. 37 e 8 Tariffa parte prima DPR 131/1986) e l'ammontare dell'imposta (1.440 euro). Poiché il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla stessa R., la contribuente era consapevole del contenuto dell'atto e dell'atto presupposto, per cui non era necessaria l'allegazione degli atti. La doglianza sulle sanzioni e sugli interessi non è stata riproposta in appello ed è quindi considerata abbandonata; le sanzioni erano state liquidate nel minimo di legge. L'avviso è stato confermato e la R. condannata al pagamento delle spese di grado (2.000 euro).

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa - parte prima), artt. 8 e 37

    artt. 8 e 37 Tariffa parte prima

    I riferimenti agli articoli della Tariffa supportano la liquidazione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; l'applicazione di tali articoli è stata ritenuta corretta per la tassazione sia del decreto ingiuntivo sia dell'atto presupposto.

  • Art. 69 TUR (Testo Unico sull'imposta di registro)

    Le sanzioni per omesso versamento nei termini sono calcolate e possono essere liquidate anche nel minimo (nella specie il minimo è stato applicato, 120% della somma dovuta, come richiamato in motivazione).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. nn. 11283/2022; 30084/2021; 593/2021

    Consolidato principio secondo cui, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo motivazionale dell'avviso di liquidazione è assolto mediante l'indicazione della data e del numero della sentenza o del decreto ingiuntivo senza necessità di allegazione dell'atto, purché tali riferimenti rendano l'atto agevolmente individuabile e conoscibile senza ricerche complesse.

Massime di principio

  • L'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato quando indica in modo chiaro e sufficiente gli elementi identificativi dell'atto giudiziario (data, numero, foro) che ne consentono l'immediata individuazione senza ricerca complessa.
  • Non è sempre necessario allegare l'atto giudiziario all'avviso di liquidazione: l'allegazione può essere evitata se i riferimenti forniti rendono l'atto facilmente reperibile e conoscibile dal contribuente.
  • Se il decreto ingiuntivo è stato richiesto dallo stesso contribuente, questi è presumibilmente a conoscenza del contenuto dell'atto e dell'atto presupposto; ciò riduce l'onere motivazionale dell'Amministrazione rispetto all'obbligo di allegazione.
  • Le contestazioni relative a sanzioni e interessi devono essere specificamente riproposte in ogni grado di giudizio per non essere considerate abbandonate; l'omissione equivale a rinuncia.
  • Le sanzioni per omesso versamento possono essere liquidate nel minimo previsto dalla norma (richiamato art. 69 TUR); il contribuente può invece contestare in modo mirato la sussistenza dell'obbligo impositivo o l'aliquota applicata all'atto sottostante.
  • In situazioni simili, il contribuente dovrebbe specificare esattamente quale elemento dell'avviso ritiene carente (identificazione dell'atto, calcolo, aliquota, sanzioni, interessi) e, quando possibile, dimostrare l'impossibilità pratica di reperire l'atto con i riferimenti forniti.

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