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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08413/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di una lavoratrice licenziata all'esito di una procedura collettiva, iscritta nelle liste di mobilità, volta ad ottenere l'indennità di mobilità che le era stata negata in sede amministrativa. Il diniego amministrativo era stato fondato sul mancato versamento, da parte del datore di lavoro, della relativa contribuzione. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva respinto il gravame dell'INPS, ritenendo applicabile, in via transitoria, la disciplina estensiva della CIGS e della mobilità anche ad imprese commerciali con più di 50 dipendenti, sulla base del CCNL applicato e del requisito dimensionale, senza valorizzare la mancata contribuzione datoriale. L'INPS ricorre per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché il datore di lavoro non sarebbe stato tenuto a versare il contributo per la mobilità in quanto non rientrante tra le imprese soggette a CIGS; (2) violazione della L. n. 223/1991 e della disciplina transitoria introdotta dalla L. n. 92/2012, sostenendo che l'estensione non riguardasse tutte le imprese del terziario ma solo quelle specificamente indicate dalla norma; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali sul giudizio di merito, per avere la sentenza ritenuto provata la pretesa sulla base della asserita non contestazione, mentre sarebbe mancata la prova dei presupposti di legge e sarebbe stata dimostrata l'estraneità del datore all'area CIGS/mobilità.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d'appello in diversa composizione. La Corte afferma che l'indennità di mobilità non spetta automaticamente al solo fatto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, ma richiede anche la verifica della riconducibilità del datore di lavoro, per settore di attività e requisiti dimensionali, nell'area di applicazione della CIGS e della mobilità. Il mancato versamento contributivo non è decisivo di per sé; è decisiva invece la corretta qualificazione dell'attività del datore. Poiché sul punto mancava un adeguato accertamento di merito, la causa viene rinviata per verificare se il datore esercitasse attività commerciale rientrante nella disciplina transitoria o, invece, un'attività di servizi alle imprese estranea ad essa, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude l'inammissibilità prospettata dalla resistente e valorizza la necessità di accertare il fatto storico decisivo relativo all'attività del datore di lavoro.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di violazione di legge, dedotto con riferimento all'erronea applicazione della disciplina sulla mobilità e sulla CIGS.

  • artt. 4, 5, 7, 12 e 16 della L. n. 223/1991

    La Corte ne ricava che l'indennità di mobilità spetta ai lavoratori di imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, secondo i requisiti e le condizioni previsti dalla legge.

  • art. 7, comma 7, del D.L. n. 148/1993 conv. in L. n. 236/1993

    È richiamato nel quadro normativo della disciplina della mobilità e dei lavoratori collocati in mobilità.

  • art. 3, comma 1, L. n. 92/2012

    È indicato come fonte della disciplina transitoria di estensione della CIGS a determinate imprese commerciali con oltre 50 dipendenti.

  • art. 12, comma 3-bis, L. n. 223/1991

    La Corte afferma che la disciplina transitoria introdotta da questa disposizione estende in modo limitato l'area dei datori di lavoro soggetti a CIGS e mobilità, senza automatismo fondato sulla sola iscrizione nelle liste di mobilità.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per contestare l'onere probatorio; la Corte chiarisce che la lavoratrice non è esonerata dalla verifica del presupposto relativo alla riconducibilità del datore all'area di applicazione della CIGS e della mobilità.

  • artt. 115, 116, 414, 416, 434, 436 c.p.c.

    Sono richiamati dal ricorrente per sostenere che la decisione di merito avrebbe erroneamente tratto prova da una non contestazione e avrebbe invertito il regime probatorio.

Massime di principio

  • L'indennità di mobilità non consegue automaticamente all'iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità: occorre verificare anche che il datore di lavoro rientri, per attività esercitata e requisiti dimensionali, nel campo di applicazione della CIGS e della disciplina della mobilità.
  • Il mancato versamento della contribuzione specifica per la mobilità non determina di per sé il diritto alla prestazione; esso può assumere rilievo solo come indice dell'eventuale estraneità del datore alla platea dei soggetti obbligati dalla normativa.
  • Quando la controversia riguarda l'applicazione della disciplina transitoria che estende la CIGS ad alcune imprese del terziario, il giudice deve accertare in concreto il tipo di attività svolta dal datore di lavoro, senza fare affidamento esclusivo sul contratto collettivo applicato o sulla mera dimensione occupazionale.
  • La mancata contestazione di alcuni elementi non può supplire alla prova del presupposto costitutivo essenziale della pretesa previdenziale, se il fatto decisivo controverso riguarda la riconducibilità del datore alla categoria normativa dei soggetti ammessi alla prestazione.

Come è indicizzato

MaterieIndennità di mobilità
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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