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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12785/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente di un'azienda sanitaria pubblica aveva chiesto il risarcimento del danno per la pluriennale sospensione dell'attività libero-professionale intramuraria che aveva dichiarato di voler esercitare. In primo grado la domanda era stata accolta con liquidazione del danno in misura mensile; la Corte d'appello aveva invece accolto l'appello principale dell'azienda sanitaria, negando il diritto della lavoratrice a svolgere l'attività intra moenia e rigettando la domanda risarcitoria, dichiarando assorbito l'appello incidentale sulla quantificazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione della normativa che disciplina l'attività libero-professionale intramuraria, sostenendo che il diritto non spetterebbe solo ai medici ma anche ad altri dirigenti sanitari e che lei fosse dirigente biologa; (2) violazione dell'art. 5 d.lgs. 165/2001, contestando che la sospensione del servizio potesse essere disposta con semplice manifestazione di volontà del direttore generale senza specifica delibera; (3) violazione dell'art. 1223 c.c. e omesso esame, censurando il criterio di liquidazione del danno adottato in primo grado; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, affermando che il diritto soggettivo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nella disciplina primaria richiamata, spetta ai soli medici dipendenti del SSN; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che le esigenze organizzative della struttura pubblica non valgono a fondare un diritto del singolo se non conferito dalla legge; ha dichiarato irrilevante il terzo motivo, assorbito dal rigetto dell'an debeatur; ha dichiarato inammissibile il quarto per difetto di autonoma censura. Il ricorso è stato quindi rigettato e, non avendo l'intimata svolto difese, non sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva escluso il diritto della dipendente non medica a pretendere dall'azienda sanitaria l'attivazione e la disponibilità degli spazi per l'attività libero-professionale intramuraria, con conseguente insussistenza del danno risarcibile. Il primo motivo è stato reputato, oltre che infondato, anche carente di specificità; il secondo è stato respinto perché le scelte organizzative dell'ente non creano, da sole, un diritto soggettivo del lavoratore; il terzo è stato assorbito dalla negazione del diritto; il quarto è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale invocato per i motivi di violazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il motivo è carente di specificità se non indica dove, come e quando la diversa qualifica sia stata allegata nel giudizio di merito.

  • L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7

    «L’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse.»

    la disposizione riconosce il diritto all'intramoenia ai medici dipendenti del SSN.

  • d.lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 10

    l'obbligo delle aziende di mettere a disposizione spazi per la libera professione riguarda i medici; non è desumibile un'estensione ad altre categorie professionali.

  • d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-quinquies

    l'espressione più ampia 'dirigenti sanitari' non vale da sola ad ampliare il diritto soggettivo all'intramoenia oltre quanto previsto dall'art. 4, comma 10.

  • L. n. 724 del 1994, art. 3, commi 6 e 7

    richiamata nel plesso normativo interpretato, senza che ne derivi un'estensione del diritto ai non medici.

  • L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 8

    il rinvio all'art. 4, comma 10, conferma che l'attivazione dell'attività intramuraria si colloca entro il perimetro fissato dalla legge primaria.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5

    le scelte organizzative della pubblica amministrazione non bastano a creare un diritto soggettivo del dipendente non riconosciuto dalla legge.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in relazione alla censura sulla liquidazione del danno, ma il tema è rimasto assorbito dal rigetto sull'an debeatur.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è inammissibile se non propone un'autonoma critica alla statuizione del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, quando configurato come diritto del dipendente e come correlativo obbligo organizzativo dell'azienda sanitaria, va ricercato nella disciplina primaria e, secondo il suo tenore, può essere limitato a determinate categorie professionali; una fonte sublegislativa non può ampliarne l'ambito soggettivo oltre i confini fissati dalla legge.
  • La qualificazione soggettiva del lavoratore che fonda la pretesa deve essere specificamente allegata e provata nel giudizio di merito; in cassazione non è sufficiente invocarla in modo assertivo se il ricorso non indica dove e come sia stata dedotta.
  • Le esigenze di interesse pubblico e le scelte organizzative della pubblica amministrazione non sono sufficienti, da sole, a trasformare un assetto organizzativo in un diritto soggettivo del dipendente, se tale diritto non è previsto dalla legge.
  • Quando viene negato l'an debeatur, le censure riferite al solo quantum debenur restano assorbite e non possono condurre all'accoglimento del ricorso.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile se non individua un vizio autonomo della statuizione impugnata e si limita a presupporre l'accoglimento della domanda nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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