Cassazione Civile, Ordinanza n. 12782/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui, in appello, era stato accertato tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.1.2010, con diritto del lavoratore all'inquadramento nel livello 3B del CCNL Federambiente come autista di mezzi pesanti, dapprima con contratto part-time e poi full-time dall'1.11.2012; la società era stata inoltre condannata al pagamento di euro 15.215,58 per retribuzioni non corrisposte nel periodo novembre 2015-maggio 2016, al netto dell'aliunde perceptum, e al versamento/accantonamento ai fini TFR delle quote dovute dal 28.10.2015. In cassazione la società ha dedotto due motivi: 1) omesso esame di un fatto controverso e decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 416 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo di impugnazione: la sentenza d'appello, pubblicata il 15.9.2021, era stata impugnata solo il 16.3.2022; trattandosi di controversia di lavoro, non operava la sospensione feriale dei termini. La ricorrente sosteneva che, poiché la copia comunicata dalla cancelleria non riportava la stampigliatura della data di deposito ma solo quella dell'udienza, la comunicazione dovesse ritenersi coincidente con il deposito della sentenza; la Corte ha respinto tale tesi, richiamando il principio secondo cui, nel processo telematico, rileva la data di attestazione del cancelliere di deposito/pubblicazione e non la successiva comunicazione di cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva l'impugnazione, perché il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorreva dalla pubblicazione della sentenza d'appello del 15.9.2021 e non dalla successiva comunicazione di cancelleria; essendo il ricorso notificato il 16.3.2022, il termine era già spirato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del primo motivo, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito perché dichiarato tardivo e quindi inammissibile.
è richiamato come parametro del secondo motivo, ma la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
è invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non affronta il merito della censura.
è invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non affronta il merito della censura.
è invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non affronta il merito della censura.
è invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non affronta il merito della censura.
il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel caso di specie il termine semestrale era applicabile e risultava spirato.
ha ridotto il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi per i giudizi soggetti al nuovo regime.
le controversie in materia di crediti di lavoro sono escluse dalla sospensione feriale dei termini.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo telematico, ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione, rileva la data di pubblicazione della sentenza risultante dall'attestazione del cancelliere e non la successiva comunicazione di cancelleria.
- La comunicazione della sentenza al difensore non sostituisce né posticipa la pubblicazione ai fini del termine ex art. 327 c.p.c., quando la sentenza sia già stata validamente depositata e resa ostensibile nel fascicolo informatico.
- Nelle controversie di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini processuali; di conseguenza il termine lungo per impugnare decorre senza sospensione.
- La tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
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