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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12768/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore, già dipendente di un consorzio agrario, aveva chiesto di accertare il diritto a conservare presso l’INPS il medesimo inquadramento, l’anzianità e il trattamento economico maturati prima del passaggio, con riconoscimento della RIA e inclusione di tutte le voci retributive pregresse nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del TFR. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) sosteneva che la disciplina speciale sulla mobilità dei dipendenti dei consorzi agrari e la deroga alle regole ordinarie avrebbero imposto la continuità del rapporto presso l’ente di destinazione, o comunque avrebbero dovuto condurre alla qualificazione dell’operazione come cessione del contratto ex artt. 1406 ss. c.c., non come semplice nuovo rapporto; contestava anche l’erronea esclusione dell’applicazione dell’art. 30 d.lgs. 165/2001 e invocava il principio iura novit curia; (2) denunciava nullità della sentenza e omesso esame di atti negoziali e fatti decisivi, nonché violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, lamentando che la Corte di merito non avrebbe valorizzato correttamente gli atti che avevano disciplinato il rapporto con l’INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i propri precedenti che qualificano i consorzi agrari come soggetti di natura privatistica e ha affermato che, per tale ragione, non è applicabile l’art. 30 d.lgs. 165/2001 sul passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche. Ha inoltre ritenuto corretta la lettura della disciplina speciale della l. 410/1999 come norma di ricollocazione finalizzata alla salvaguardia occupazionale dei dipendenti dei consorzi agrari in crisi, mediante nuova assunzione presso enti pubblici o privati del settore agricolo, con previsione di una selezione/idoneità e di domanda, elementi incompatibili con un trasferimento ex lege o con una cessione ex lege del contratto. È stato anche escluso che fossero decisivi i riferimenti dell’INPS a 'trasferimento' o 'mobilità' o l’indicazione di una data di assunzione risalente all’inizio del rapporto originario, perché privi di effetti dispositivi sul regime giuridico applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata richiamata solo come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 12-14 preleggi

    Invocati dal ricorrente per sostenere l’interpretazione della disciplina speciale; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • legge n. 410 del 1999

    È stata qualificata come norma speciale applicabile ratione temporis, finalizzata alla salvaguardia occupazionale dei dipendenti dei consorzi agrari attraverso la loro ricollocazione presso enti pubblici e privati del settore agricolo.

  • d.lgs. n. 165 del 2001

    Non si applica ai consorzi agrari, perché disciplina il passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche e i consorzi agrari hanno natura privatistica.

  • artt. 1406 ss. c.c.

    La Corte ha escluso che il fenomeno potesse essere qualificato come cessione ex lege del contratto di lavoro, ritenendo invece che si trattasse di ricollocazione con nuova assunzione.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Le doglianze relative ai criteri di ermeneutica contrattuale sono state ritenute infondate, poiché gli atti richiamati non mutavano la qualificazione giuridica dell’operazione.

  • d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell’ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale di ricollocazione del personale prevede selezione, domanda e vaglio di idoneità, l’operazione va ricondotta a una nuova assunzione e non a un trasferimento automatico del rapporto di lavoro.
  • Le norme sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche non si applicano a soggetti di natura privatistica, anche se la ricollocazione avvenga verso un ente pubblico.
  • L’uso, negli atti del datore/ente di destinazione, di espressioni come 'trasferimento' o 'mobilità' non è decisivo se il quadro normativo impone una diversa qualificazione giuridica del rapporto.
  • Per configurare una cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. occorre un reale trasferimento del rapporto; in presenza di ricollocazione occupazionale regolata da norma speciale e di una nuova assunzione, la cessione del contratto deve essere esclusa.
  • La censura di omesso esame o di violazione dei criteri ermeneutici non può sovvertire una qualificazione giuridica correttamente desunta dalla disciplina speciale e dalla natura del soggetto coinvolto.

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