Cassazione Civile, Ordinanza n. 12773/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un segretario comunale, operante in regime di convenzione con più enti locali per la gestione associata del servizio di segreteria, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un comune per il pagamento di somme che assumeva dovute per il terzo giorno lavorativo settimanale richiesto dal sindaco negli anni 2010, 2011 e gennaio 2012, fino alla cessazione del rapporto. La corte d'appello, confermando il tribunale, aveva accolto l'opposizione del comune ritenendo che l'ordine sindacale richiamasse la convenzione originaria e integrasse una mera modifica dell'orario di servizio, quale diversa modalità di attuazione della prestazione, senza diritto ad alcuna maggiorazione retributiva, anche in ragione della flessibilità dell'attività dei segretari comunali. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 414 e 112 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'opposizione del comune, priva di adeguata specificazione di petitum e causa petendi, e conseguente pronuncia oltre i limiti del chiesto; 2) violazione degli artt. 1362 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 19 del CCNL dei segretari comunali e provinciali per erronea interpretazione della convenzione e dell'ordine di servizio, con indebita valorizzazione della flessibilità dell'orario; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 194 TUEL e 24 d.lgs. 165/2001 per avere la corte applicato in modo incongruo il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, ritenuto riferibile solo ai dirigenti, mentre il ricorrente non rivestiva tale qualifica; 4) violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. e vizio di omesso esame, per errata ripartizione dell'onere della prova, avendo la corte aderito alla tesi del comune senza imporre a quest'ultimo la prova dei fatti impeditivi della pretesa creditoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente si era limitato a reiterare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione senza confrontarsi con la motivazione della corte territoriale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, trattandosi di una mera contrapposizione della propria lettura degli atti a quella del giudice di merito. Ha reputato infondato il terzo motivo, osservando che il richiamo al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti era giustificato dal contestuale conferimento dell'incarico di direttore generale. Ha infine giudicato inammissibile il quarto motivo, perché anch'esso mirava soltanto a riproporre una diversa interpretazione degli atti di causa senza specifiche critiche alla decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'opposizione del comune sarebbe stata inammissibile per difetto dei requisiti minimi dell'atto introduttivo.
Invocato per lamentare una pronuncia della corte territoriale asseritamente oltre il chiesto, ma la censura è stata ritenuta non confrontarsi con la motivazione di merito.
Richiamato per censurare l'interpretazione della convenzione e dell'ordine di servizio; la Corte ha ritenuto la doglianza una diversa lettura degli atti, non un vero errore ermeneutico sindacabile.
Invocato in relazione alla valutazione della documentazione e alla distribuzione dell'onere probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente assertiva.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, senza specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 19 del CCNL relativo ai segretari comunali e provinciali
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la convenzione non potesse essere letta come fonte di un compenso aggiuntivo; la Corte ha invece valorizzato la flessibilità dell'orario connessa al ruolo.
Richiamato sia per la pretesa errata distribuzione dell'onere della prova sia per la valutazione della pretesa creditoria; la Corte ha giudicato le censure inammissibili o infondate perché risolventesi in dissenso sulla ricostruzione degli atti.
art. 194 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
Richiamato dal ricorrente per contestare il riferimento al principio di onnicomprensività; la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo in relazione all'incarico di direttore generale.
art. 24 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato dal ricorrente nel sostenere che l'onnicomprensività si riferisse ai dirigenti; la Corte ha comunque ritenuto non decisivo il rilievo alla luce dell'incarico aggiuntivo.
Invocato nel quarto motivo per contestare la valutazione dell'inadempimento e dell'onere della prova; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre la tesi già sostenuta in appello senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura che contrappone una diversa lettura degli atti di causa a quella adottata dal giudice di merito non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione, se non evidenzia un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- L'interpretazione di una convenzione e di un ordine di servizio è riservata al giudice di merito secondo i criteri legali di ermeneutica; in cassazione non è consentito sostituire semplicemente una lettura alternativa degli stessi documenti.
- Il richiamo al principio di onnicomprensività del trattamento economico può essere ritenuto pertinente quando il soggetto sia destinatario anche di un incarico ulteriore che giustifichi la soluzione adottata dal giudice di merito.
- Le doglianze sull'onere della prova devono indicare con precisione quale fatto sia rimasto privo di prova e perché la decisione abbia concretamente invertito o alterato il riparto probatorio; altrimenti si risolvono in una mera contestazione del merito.
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