Cassazione Civile, Ordinanza n. 12762/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente di area universitaria che chiedeva l'accertamento del diritto a percepire una retribuzione di posizione più elevata e una indennità di risultato parametrata al 30% della retribuzione di posizione 2012, oltre alla condanna dell'università al pagamento delle differenze retributive e al riconoscimento del diritto ad ottenere incarichi coerenti con la propria formazione e attitudine. Il giudice di merito aveva respinto le domande, ritenendo legittima la rideterminazione in diminuzione del trattamento economico per vincoli di bilancio e per conformità ai parametri del CCNL. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione di norme civilistiche e contrattuali collettive, sostenendo che i limiti di bilancio richiamati dal giudice d'appello non consentissero una riduzione unilaterale ex ante della retribuzione di posizione, ma al più un recupero nella successiva tornata negoziale, e che mancassero i presupposti per incidere su compensi già riconosciuti senza errore e senza adeguata motivazione/informazione; (2) omessa pronuncia sulla domanda relativa alla retribuzione di risultato, connessa alla mancata considerazione di tale capo da parte del primo giudice; (3) omessa pronuncia e violazione di norme sulla giurisdizione e sulla legalità dell'assegnazione all'Area informatica, lamentando l'illegittimità dell'atto di assegnazione e la sua incompatibilità con la formazione professionale, oltre al profilo discriminatorio e punitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi nella parte in cui miravano, sotto il pretesto di violazioni di legge o vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze di merito. Nel resto, il primo motivo è stato respinto perché la riduzione e il recupero del compenso accessorio sono stati considerati legittimi in presenza di mancanza di copertura finanziaria e di mancato perfezionamento del diritto agli emolumenti, richiamando un precedente conforme; inoltre, è rimasta non censurata la ratio secondo cui la somma assegnata rientrava comunque nella forbice prevista dal CCNL e nei limiti delle risorse disponibili. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto all'omessa pronuncia, perché la sentenza impugnata aveva comunque affrontato anche la retribuzione di risultato, e infondato nel resto per le stesse ragioni di compatibilità finanziaria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte territoriale, pronunciandosi sulla domanda relativa all'assegnazione all'Area informatica, aveva implicitamente ritenuto la giurisdizione ordinaria e, soprattutto, il ricorrente non aveva colpito la ratio decidendi relativa al difetto di allegazione e prova dell'intento discriminatorio/punitivo. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2099 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione e irriducibilità della retribuzione; la Corte non ne ha escluso in astratto la rilevanza, ma ha ritenuto legittima la riduzione del compenso accessorio nei limiti derivanti dalla copertura finanziaria e dai presupposti del trattamento.
art. 2103 c.c.
Invocato per sostenere l'irriducibilità del trattamento in rapporto alle mansioni; la Corte ha respinto la censura per inammissibilità nella parte di rivalutazione del merito e, nel resto, ha valorizzato i limiti del CCNL e della disponibilità finanziaria.
art. 1375 c.c.
Richiamato per denunciare violazione di correttezza e buona fede nella variazione in peius; la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva, poiché la riduzione era collegata a vincoli finanziari e ai parametri collettivi.
art. 40-bis d. lgs. n. 165/2001
Richiamato come norma che consente di incidere sui costi della contrattazione integrativa nei limiti della disponibilità finanziaria e della compatibilità economica.
art. 40, comma 3, quinquies d. lgs. n. 165/2001
sesto periodo; quinto periodo
Richiamato a fondamento della nullità degli atti che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica e dell'obbligo di recupero delle somme prive di copertura finanziaria.
art. 23 CCNL relativo al personale dell'Area VII della Dirigenza Università e Istituzioni e Enti di Ricerca e Sperimentazione
La Corte ha ritenuto che la retribuzione di posizione e quella di risultato debbano comunque collocarsi nella forbice e nei limiti delle risorse disponibili previsti dal contratto collettivo.
art. 24 d. lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente; non decisivo ai fini dell'accoglimento, perché la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
art. 25 d. lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione all'inquadramento e agli incarichi; la Corte non ha accolto la censura.
artt. 4, 5 e 10 L. n. 190/2012
Invocati per criticare l'assegnazione all'Area informatica e il preteso mancato rispetto della rotazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di censura della ratio decidendi.
art. 4, comma 1, all. E, L. n. 2248/1865
Richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario sugli atti amministrativi lesivi di diritti soggettivi; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norme processuali richiamate per denunciare violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione; la Corte ha rilevato che le censure erano in gran parte dirette a una nuova valutazione del merito, quindi inammissibili.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio al precedente giurisprudenziale utilizzato come guida interpretativa.
Cass. n. 25161 del 14/12/2015
Utilizzata come precedente di continuità: è legittimo il recupero/rimodulazione di compensi accessori corrisposti senza copertura finanziaria, non trattandosi di ripetizione di indebito ma di compensazione nelle attribuzioni future.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la rideterminazione in diminuzione di un trattamento economico accessorio può essere legittima quando il relativo diritto non si sia perfezionato e l'erogazione sia incompatibile con i limiti di copertura finanziaria e con i parametri del CCNL.
- La nullità degli atti di riconoscimento di compensi in assenza di copertura finanziaria opera quando l'attribuzione comporti un onere non previsto negli strumenti di programmazione economica dell'amministrazione; in tale ipotesi è ammissibile il recupero attraverso la rimodulazione dei compensi futuri.
- In cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazioni di legge, omessa pronuncia o vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di omessa pronuncia non è ammissibile se la sentenza impugnata abbia comunque esaminato, anche implicitamente, il tema controverso; inoltre, il ricorrente deve censurare specificamente la ratio decidendi posta a base della decisione.
- Le censure sulla giurisdizione o sull'illegittimità dell'atto amministrativo non possono essere accolte se non si confrontano con la concreta motivazione della sentenza di merito e con l'effettiva struttura unitaria della domanda proposta.
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