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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12805/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dalla domanda, proposta originariamente dall’ex dipendente di un’assessorato regionale e poi coltivata dalla curatrice del suo fallimento, di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per il ritardo della pubblica amministrazione nell’indire un concorso interno per il passaggio alla qualifica superiore di dirigente. Il ricorrente sosteneva di avere partecipato e vinto un concorso interno del 2001, poi travolto in sede amministrativa perché la base normativa regionale era ritenuta non più utilizzabile al momento del bando; assumeva quindi che il differimento illegittimo della procedura gli avesse impedito sia di conseguire tempestivamente la qualifica di dirigente sia di partecipare a un successivo concorso per dirigente superiore. Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 59 della legge regionale Sicilia n. 41/1985, come modificato, lamentando che i giudici di merito non avessero distinto tra i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 2: secondo il ricorrente, per l’ipotesi di cui alla lettera b) il possesso dei requisiti avrebbe dovuto essere verificato alla data di indizione del bando del 2001 e non già alla data di entrata in vigore della legge. Con il secondo e il terzo motivo censurava la sentenza per nullità, travisamento della domanda e delle prove, e per errori di sussunzione e motivazione, in relazione alla data in cui sarebbe iniziata l’inerzia colpevole dell’amministrazione e alla ritenuta mancata prova dell’iter di ridefinizione della pianta organica. Con il quarto motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, relativo a un riconoscimento di anzianità pregressa che, a suo dire, gli avrebbe consentito di partecipare a un ulteriore concorso del 1996 per dirigente superiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d’appello secondo cui, nella disciplina transitoria dell’art. 59 della legge regionale siciliana n. 41/1985, i requisiti per accedere al passaggio di qualifica dovevano sussistere già al momento dell’entrata in vigore della legge sia per l’ipotesi della lettera a) sia per quella della lettera b), in coerenza con l’incipit della norma e con la sua applicazione in 'prima applicazione'. Poiché il ricorrente non possedeva all’epoca né il titolo né l’anzianità richiesti, è stata esclusa la configurabilità di un danno da ritardo nell’indizione del concorso e, conseguentemente, è stata ritenuta irrilevante ogni ulteriore censura sui tempi dell’inerzia amministrativa e sul mancato accesso al concorso successivo. Le altre doglianze sono state dichiarate assorbite; non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa degli intimati. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 59 L.R. Sicilia 29 ottobre 1985, n. 41

    come modificato dall’art. 1 L.R. n. 21 del 9 maggio 1986

    La disposizione transitoria sul passaggio di qualifica va letta nel senso che i requisiti per accedere alle procedure di prima applicazione devono essere posseduti già alla data di entrata in vigore della legge, anche per l’ipotesi prevista dalla lettera b), non solo per quella di cui alla lettera a).

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formulate ai sensi dei diversi numeri del vizio di legittimità sono state esaminate e, salvo il primo motivo, ritenute infondate o assorbite dalla corretta interpretazione della norma sostanziale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme alle norme processuali nel terzo motivo di ricorso, senza che la Corte ravvisasse un errore di sussunzione idoneo a sovvertire la decisione di merito.

  • artt. 112, 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c.

    Invocati dal ricorrente per dedurre travisamento della domanda, delle prove e difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che tali doglianze restassero assorbite o comunque non decisive rispetto alla corretta interpretazione dell’art. 59 regionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle disposizioni transitorie che prevedono procedure di prima applicazione per l’avanzamento di qualifica, il requisito soggettivo va interpretato alla luce dell’orizzonte temporale complessivo della norma: se il legislatore collega la procedura alla sua 'prima applicazione', i requisiti di accesso possono essere ritenuti esigibili già all’entrata in vigore della legge anche quando una delle lettere del comma non ripeta espressamente il riferimento cronologico.
  • Non può essere riconosciuto un danno da ritardo nella indizione di una procedura selettiva quando il soggetto che invoca il ritardo non dimostri di possedere, nel momento rilevante individuato dalla corretta interpretazione della norma, i requisiti di partecipazione alla selezione.
  • Le censure di ricorso che presuppongono una diversa lettura della disciplina sostanziale diventano irrilevanti quando la corretta interpretazione della norma esclude in radice la titolarità del preteso diritto leso; in tal caso restano assorbiti i motivi relativi a data dell’inadempimento, travisamento delle prove e omesso esame di fatti secondari.
  • Quando la pretesa risarcitoria si fonda sull’assunto che un ritardo amministrativo abbia impedito la partecipazione a una procedura concorsuale, occorre verificare in via preliminare se il ricorrente avesse già maturato, al momento normativamente rilevante, tutti i requisiti di accesso; in difetto, manca il nesso tra ritardo e danno allegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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