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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12754/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Un avvocato ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro una cartella di pagamento notificata via PEC, emessa per il recupero di contributi previdenziali, interessi e sanzioni riferiti ad annualità pregresse e iscritti a ruolo dalla Cassa forense. In primo grado il tribunale ha ritenuto tempestiva l’opposizione e ha rigettato l’impugnazione, osservando che l’eventuale nullità della notificazione era sanata per raggiungimento dello scopo e che la cartella era comunque riferibile all’ente notificante; ha inoltre ritenuto non specificamente contestata la conformità all’originale del documento ricevuto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione di legge per avere il giudice di merito ritenuto valida la notificazione via PEC proveniente da casella non corrispondente a quella dell’ente nei pubblici elenchi e quindi da soggetto sconosciuto; con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per avere il tribunale escluso la specifica contestazione sulla conformità all’originale del documento notificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo difettasse di interesse, perché la sentenza impugnata aveva già accertato la tempestività dell’opposizione e la sanatoria dell’eventuale nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, con conseguente irrilevanza pratica della doglianza sulla validità della notificazione. Ha poi ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché diretto contro una affermazione resa ad abundantiam dal tribunale e quindi non decisiva ai fini della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli esecutivi

    l’opposizione è il mezzo processuale utilizzato per contestare la cartella; tuttavia la doglianza sulla notifica è inammissibile se l’eventuale nullità risulta sanata e non incide sulla tempestività dell’opposizione.

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse all’impugnazione deve essere concreto e attuale; non basta un interesse astratto alla correttezza della soluzione giuridica quando la questione non incide sull’esito della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse quando la censura, anche se fondata in astratto, non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta rispetto alla decisione impugnata.
  • La deduzione della nullità della notificazione dell’atto impugnato è priva di interesse se il giudice di merito ha già accertato che la nullità è stata sanata per raggiungimento dello scopo e che l’atto ha comunque consentito alla parte di attivare tempestivamente la tutela giudiziale.
  • Non sono censurabili in cassazione, quali rationes decidendi, argomentazioni formulate dal giudice di merito in via meramente aggiuntiva o ad abundantiam, perché non incidono sul dispositivo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniContributi previdenzialiRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civilePrevidenzaTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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