Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22585/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, aveva rideterminato per l'anno 2009 un maggior reddito ai fini IRES, IVA e IRAP. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR Sicilia aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo nullo l'accertamento standardizzato basato su studio di settore perché non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 62-bis d.l. 331/1993, 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 25 d.lgs. 445/1997, sostenendo che l'accertamento non sarebbe stato fondato su uno studio di settore, ma su dati forniti dalla stessa contribuente, con conseguente insussistenza dell'obbligo di previo contraddittorio. La Corte ha però rilevato, dall'esame della motivazione dell'atto impositivo trascritta nel ricorso, che il maggior reddito era stato determinato utilizzando dati di ricarico dello studio di settore TM85U relativo all'attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio; pertanto ha ritenuto applicabile la disciplina degli accertamenti standardizzati, nei quali il contraddittorio è obbligatorio e la sua omissione comporta nullità dell'atto. Ha inoltre ribadito che l'onere dell'Ufficio riguarda la dimostrazione dell'applicabilità concreta dello standard, mentre il contribuente può offrire prova contraria senza limiti di mezzi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha confermato che si trattava di un accertamento basato su studi di settore e che il contraddittorio preventivo era necessario. Ha quindi rigettato il ricorso, senza statuire sulle spese perché la contribuente non si è difesa in cassazione. È stato altresì escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica della ricorrente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base normativa dell'accertamento del maggior reddito; nel caso concreto l'atto è stato comunque qualificato come accertamento standardizzato fondato su studi di settore.

  • art. 62-bis d.l. 331/1993

    Indicata tra le norme asseritamente violate; la Corte la richiama nel contesto della disciplina degli studi di settore.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Indicata tra le norme dedotte come violate in cassazione, nel quadro dell'accertamento ai fini IVA.

  • art. 25 d.lgs. 445/1997

    Indicata tra le norme dedotte come violate; la Corte non ne sviluppa un autonomo principio, ma la menziona insieme alla disciplina dell'accertamento standardizzato.

  • artt. 63-sexies d.l. 331/1993 e 10 L. 146/1998

    Richiamati come combinato disposto che disciplina gli accertamenti mediante studi di settore e consente la rettifica sulla base di gravi incongruenze tra dichiarato e presumibile redditività.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su parametri o studi di settore, la pretesa tributaria ha natura di presunzione semplice e acquista gravità, precisione e concordanza solo all'esito del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.
  • L'omesso contraddittorio preventivo negli accertamenti standardizzati determina la nullità dell'atto impositivo.
  • La motivazione dell'avviso non può limitarsi a richiamare lo scostamento dagli standard, ma deve dare conto dell'applicabilità concreta dello standard prescelto e delle ragioni per cui non sono state accolte le giustificazioni del contribuente.
  • Nel giudizio tributario, l'Ufficio ha l'onere di provare l'applicabilità dello standard al caso concreto, mentre il contribuente può fornire prova contraria senza limiti di mezzi e contenuto.
  • L'esistenza di dati dichiarati dal contribuente non esclude di per sé la natura di accertamento standardizzato quando l'atto impositivo utilizzi in concreto i dati e gli indici propri dello studio di settore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.