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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22555/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione ordinaria imposta di registro e ipotecaria su una compravendita di terreni agricoli, ritenendo decaduto il contribuente dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina prevista dalla l. n. 604 del 1954. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia perché il certificato definitivo attestante i requisiti non era stato prodotto nel termine triennale, e ha escluso sia che la tardività fosse irrilevante, sia che operasse l'art. 6, comma 4, l. n. 212 del 2000. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione della l. n. 604 del 1954 e degli artt. 23 e 53 Cost., sostenendo che i requisiti erano già posseduti e certificati alla data del rogito, sicché la mancata produzione del certificato definitivo nel triennio non poteva comportare decadenza; 2) violazione del giudicato sostanziale, invocando l'efficacia espansiva di una successiva sentenza tributaria che aveva riconosciuto l'agevolazione per altro atto di compravendita; 3) violazione dell'art. 6, comma 4, l. n. 212 del 2000 e dell'art. 18, comma 2, l. n. 241 del 1990, assumendo che l'amministrazione dovesse acquisire d'ufficio la documentazione già esistente presso altre pubbliche amministrazioni; 4) violazione della l. n. 25 del 2010, assumendo che tale disciplina avesse abrogato l'obbligo di presentazione del certificato definitivo e, quindi, il relativo termine.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché, secondo l'orientamento consolidato, nell'agevolazione per la piccola proprietà contadina il contribuente può ottenere il beneficio in via provvisoria al momento della registrazione, ma deve produrre entro tre anni il certificato definitivo; la mancata produzione nel termine integra decadenza, salvo prova che il ritardo dipenda esclusivamente dall'amministrazione e che il contribuente abbia agito con adeguata diligenza, prova che nel caso non risultava. Ha escluso che il giudice potesse autonomamente superare la decadenza accertando il possesso dei requisiti, perché tale accertamento è irrilevante quando il beneficio è perso per omesso adempimento del contribuente. Ha respinto il quarto motivo osservando che la norma introdotta nel 2010 ha effetto non retroattivo e vale solo per gli atti successivi alla sua entrata in vigore. Ha respinto anche il secondo motivo perché la sentenza invocata riguardava un diverso atto negoziale e un diverso avviso di liquidazione, quindi un bene della vita diverso; inoltre l'interpretazione giuridica resa in altra decisione non è coperta da giudicato autonomamente rispetto al capo decisorio cui accede. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • l. n. 604 del 1954, artt. 3, 4 e 5

    Per l'agevolazione della piccola proprietà contadina il beneficio può essere richiesto in via provvisoria, ma il certificato definitivo deve essere prodotto entro tre anni; la mancata produzione comporta decadenza, mentre la disciplina del rimborso opera in una fattispecie diversa.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della decadenza dall'agevolazione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la disciplina decadenziale dell'agevolazione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non si estende automaticamente a controversie relative a distinti atti negoziali e diversi avvisi di liquidazione; l'interpretazione della norma resa in altra sentenza non passa in giudicato autonomamente dal capo decisorio.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il giudicato, ma ritenuto inapplicabile alla fattispecie per difetto di identità dell'oggetto del contendere.

  • l. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4

    Non applicabile alla richiesta di fruizione di un'agevolazione su istanza di parte che richiede la prova dei requisiti, poiché la fattispecie non è un accertamento d'ufficio.

  • l. n. 241 del 1990, art. 18, comma 2

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'acquisizione d'ufficio dei documenti; la Corte lo considera non idoneo a escludere l'onere del contribuente di produrre il certificato nei termini previsti dalla legge agevolativa.

  • l. n. 25 del 2010, art. 1, comma 1

    La Corte ne esclude la portata retroattiva rispetto agli atti anteriori, confermando l'obbligo del certificato per le operazioni compiute prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

  • d.l. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis

    L'obbligo di deposito del certificato è venuto meno solo per gli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione, come modificata in conversione, senza efficacia retroattiva.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'agevolazione per la piccola proprietà contadina, la produzione del certificato definitivo entro il termine triennale previsto dalla legge è un adempimento essenziale: la sua omissione determina la decadenza dal beneficio, salvo prova rigorosa che il ritardo dipenda esclusivamente dall'amministrazione e che il contribuente abbia tenuto una condotta diligente per ottenere tempestivamente il documento.
  • L'accertamento giudiziale del possesso sostanziale dei requisiti agevolativi non può neutralizzare una decadenza già maturata per mancato adempimento formale imposto dalla disciplina speciale.
  • L'onere di dimostrare i presupposti per conservare il beneficio e per evitare la decadenza grava sul contribuente che invochi l'agevolazione, non potendo l'Ufficio essere onerato di acquisire d'ufficio documenti che la legge speciale pone a carico dell'istante.
  • Una disciplina sopravvenuta che elimini o modifichi l'obbligo documentale per beneficiare di un'agevolazione non si applica retroattivamente, salvo espressa previsione in tal senso.
  • Il giudicato formatosi su un diverso atto impositivo e su un diverso rapporto non si estende automaticamente ad altra controversia, anche se concernente la medesima questione interpretativa; l'interpretazione della norma, da sola, non è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dal capo decisorio cui accede.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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