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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22553/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento e liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva revocato un'agevolazione fiscale fruita in sede di compravendita di fondi rustici, recuperando imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il giudice tributario di merito aveva annullato l'atto ritenendo spettante l'agevolazione anche alla società agricola, valorizzando l'equiparazione introdotta dal d.lgs. n. 99 del 2004 tra società agricole e coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché la sentenza non avrebbe esaminato l'eccezione di inammissibilità della domanda di agevolazione formulata in giudizio, diversa da quella originariamente richiesta nell'atto; 2) violazione del d.p.r. n. 601 del 1973, art. 9, e del d.lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4, sostenendo che l'equiparazione soggettiva non bastava e che restava necessario l'accertamento del requisito oggettivo della diretta conduzione dei terreni; 3) motivazione contraddittoria ai sensi delle norme processuali sulla motivazione delle sentenze tributarie e civili, perché la decisione avrebbe da un lato fondato il diritto sull'equiparazione e dall'altro richiamato la coltivazione diretta; 4) motivazione apparente e mancato accertamento dello specifico requisito della conduzione diretta dei fondi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la decisione di merito avesse comunque deciso sulla base della stessa agevolazione invocata nell'atto, sia pure attraverso un ragionamento non impeccabile sull'equiparazione tra società agricola e coltivatore diretto. Ha invece accolto il secondo motivo, assorbendo i terzi e il quarto, affermando che l'agevolazione prevista per i trasferimenti di fondi rustici in zona montana non può essere riconosciuta sulla sola base della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo professionale, ma richiede anche il riscontro del requisito oggettivo della diretta conduzione dei terreni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio di diritto sul requisito oggettivo dell'agevolazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non è ravvisabile quando dalla motivazione della sentenza risulti che il giudice abbia comunque esaminato la domanda o l'eccezione, ancorché con argomentazione non lineare.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di denuncia dei vizi processuali e della motivazione nei limiti previsti per la cassazione.

  • d.p.r. n. 601 del 1973, art. 9

    L'agevolazione per i trasferimenti di fondi rustici in territori montani si applica ai trasferimenti a favore di coltivatori diretti, singoli o associati, e delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni; il beneficio richiede quindi anche la conduzione diretta dei fondi.

  • d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3

    Le società di persone, cooperative e di capitali possono essere qualificate imprenditori agricoli professionali se lo statuto prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.

  • d.lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4

    Le agevolazioni tributarie e creditizie previste per le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto sono estese alle società agricole in presenza dei requisiti stabiliti dalla norma.

  • d.lgs. n. 99 del 2004, art. 2, commi 4-bis e seguenti

    Le rimodulazioni normative non eliminano il necessario accertamento del requisito oggettivo richiesto dalla disciplina agevolativa di riferimento.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza; non è sufficiente una motivazione apparente o meramente assertiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a proposito della necessità di una motivazione comprensibile e non meramente apparente.

Massime di principio

  • L'estensione di un'agevolazione fiscale a soggetti diversi da quelli originariamente contemplati dalla norma non elimina, salvo previsione espressa, i requisiti oggettivi richiesti dalla disciplina agevolativa: l'equiparazione soggettiva non basta se la legge collega il beneficio a una specifica modalità di conduzione del bene o dell'attività.
  • Quando la norma agevolativa richiede la diretta conduzione dei terreni, il giudice di merito deve accertare in concreto tale requisito; non è sufficiente il solo possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o l'appartenenza a una società agricola.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza, letta nel suo complesso, mostra che il punto controverso è stato comunque esaminato, anche in modo sinteticamente o imperfettamente motivato.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non risolve effettivamente la questione decisa; è invece sufficiente una motivazione non lineare purché renda percepibile la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAgevolazioni fiscaliContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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