Cassazione Civile, Ordinanza n. 22552/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello, confermando l'annullamento di un avviso di liquidazione di imposte ipotecaria e catastale emesso in relazione a un atto di compravendita registrato il 7 gennaio 2008. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente, costituitosi tardivamente, ha documentato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, depositando la domanda e la prova del pagamento dell'importo dovuto. La Corte ha quindi verificato che la controversia rientrava tra quelle definibili, che il contribuente aveva versato il 5% del valore della lite e che non era stata proposta istanza di trattazione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha rilevato il perfezionamento della causa estintiva derivante dall'accesso alla definizione agevolata della lite tributaria. Poiché il contribuente aveva effettuato il versamento dovuto e non aveva presentato istanza di trattazione, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono state compensate tra le parti. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, in ragione dell'estinzione del giudizio per iniziativa della parte intimata.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 2-ter
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione ... per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
La norma consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione quando l'Agenzia sia risultata soccombente nei gradi di merito, mediante il pagamento del 5% del valore della lite.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice ... In tal caso il processo è sospeso ...
La presentazione dell'apposita richiesta del contribuente determina la sospensione del processo secondo i termini stabiliti dalla norma.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ... Il diniego è impugnabile ...
Il diniego della definizione è soggetto a notifica e a impugnazione nei termini indicati dalla disposizione.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Se non viene depositata istanza di trattazione nel termine, il processo si estingue; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228
La Corte esclude, nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione produce l'estinzione del giudizio quando il contribuente dimostri il versamento dovuto e non risulti presentata istanza di trattazione nel termine previsto.
- Ai fini del perfezionamento della causa estintiva, rileva la documentazione del pagamento e della domanda di definizione depositata nel giudizio, insieme alla mancanza di un atto di impulso processuale da parte dell'interessato.
- Quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata, le spese restano regolate dalla disciplina speciale della procedura e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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