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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35030/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due proprietari di un immobile impugnavano un avviso con cui l'Ufficio aveva attribuito una nuova classe e una nuova rendita catastale all'unità immobiliare sita in Venetico. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di motivazione dell'atto; in appello la decisione era stata confermata, ritenendosi insufficiente il richiamo a "metodologie comparative" senza indicazione concreta dei termini e degli immobili presi a confronto. L'Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla motivazione degli atti catastali, sostenendo che, nella procedura DOCFA, l'atto di classamento è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati identificativi dell'immobile e della classe/rendita attribuita quando l'Ufficio si limita a una diversa valutazione tecnica dei medesimi fatti esposti dal contribuente; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i contribuenti conoscevano la redditività dell'immobile e ne avevano dichiarato la completa ristrutturazione nella denuncia DOCFA.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che, nella fattispecie di classamento avviato nell'ambito della procedura DOCFA e in assenza di discontinuità rispetto ai fatti rappresentati dal contribuente, l'Ufficio non era tenuto a indicare specificamente i termini e gli immobili valutati in via comparativa; è sufficiente la motivazione con i dati oggettivi dell'immobile e la classe attribuita. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA di attribuzione della rendita catastale, quando l'Ufficio non disattende i fatti oggettivi indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, la motivazione dell'atto è sufficiente se contiene gli elementi identificativi dell'unità immobiliare e la classe/rendita attribuita.
  • L'onere di indicare in modo analitico gli immobili comparabili, i relativi parametri e le ragioni del raffronto sorge soprattutto nei casi di riclassamento d'ufficio estranei alla procedura collaborativa DOCFA o quando la revisione si fondi su fatti diversi da quelli dichiarati dal contribuente.
  • Il difetto di motivazione dell'atto di classamento va valutato in relazione alla funzione dell'atto: delimitare la pretesa amministrativa e consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa nella successiva fase contenziosa.
  • In cassazione, quando il primo motivo consente la decisione sulla sufficienza della motivazione dell'atto, il secondo motivo fondato su omesso esame di un fatto decisivo resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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