Cassazione Civile, Ordinanza n. 15686/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2007, l'Ufficio aveva disconosciuto la qualifica di ente non commerciale e recuperato a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA. La CTR aveva confermato la pretesa fiscale ritenendo, tra l'altro, legittimo l'accesso domiciliare autorizzato dal PM sulla base di gravi indizi di violazione tributaria e, nel merito, aveva valorizzato plurimi elementi indicativi della natura commerciale dell'organizzazione: commistione con una società che gestiva la palestra, assenza di effettivo vincolo associativo e di reale partecipazione degli associati, irregolarità contabili e gestionali, mancanza di prova su convocazioni e assemblee, continuità dei servizi resi a terzi e inattendibilità del rendiconto. In Cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 52, secondo comma, d.P.R. 633/1972, sostenendo che i gravi indizi non erano stati esplicitati nell'istanza della Guardia di Finanza ma solo nel PVC; 2) omessa considerazione di un aspetto decisivo e violazione di varie norme tributarie e della disciplina sulle associazioni sportive dilettantistiche, contestando la negazione della natura associativa e la valutazione di commistione gestionale, pubblicità, verbalizzazione assembleare e mancato recesso dei soci.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di accesso domiciliare ai fini tributari, la verifica della sussistenza dei gravi indizi va compiuta con riferimento al decreto di autorizzazione del PM, che può essere motivato anche in forma sintetica o per relationem; nel caso concreto l'autorizzazione richiamava elementi idonei e già valorizzati dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per mancata riferibilità al decisum della sentenza impugnata: le censure erano cumulative, confuse, in larga parte dirette a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e non rispettavano i requisiti dell'art. 366 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso in locali ad uso esclusivamente abitativo richiede la sussistenza di gravi indizi di violazione tributaria; la motivazione può essere sintetica o per relationem e va valutata ex ante.
Richiama l'applicabilità della disciplina dell'accesso domiciliare prevista per l'IVA anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi.
art. 14 Cost.
La richiesta di autorizzazione per l'accesso in abitazione si collega alla tutela dell'inviolabilità del domicilio.
art. 113 Cost.
Il controllo del giudice tributario sull'autorizzazione all'accesso deve essere letto in chiave conforme alla tutela giurisdizionale effettiva.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
Le censure devono essere ricondotte a specifici vizi denunciabili in cassazione e non possono tradursi in una generica revisione del merito.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Richiamata dalla ricorrente per contestare il disconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della contestazione sulla qualificazione fiscale dell'ente.
Richiamato dalla ricorrente sul vincolo associativo e sui requisiti per il regime agevolato degli enti associativi.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura commerciale/non commerciale dell'attività.
Richiamata dalla ricorrente quale disciplina agevolativa per le associazioni sportive dilettantistiche.
Massime di principio
- Nel controllo della legittimità dell'autorizzazione all'accesso domiciliare in materia tributaria, il giudice deve verificare la presenza di un decreto del PM motivato, anche sinteticamente o per relationem, e la riferibilità della valutazione a specifici indizi fiscalmente rilevanti; non è decisivo che la descrizione analitica degli indizi sia contenuta solo negli atti istruttori richiamati.
- L'autorizzazione all'accesso in locali abitativi richiede la sussistenza di gravi indizi di violazione tributaria, ma il relativo apprezzamento è discrezionale e va compiuto ex ante con prudente valutazione.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, chiare e direttamente riferite alla ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo cumulativo, confuso o volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti è inammissibile.
- La deduzione di violazioni di legge non può essere utilizzata per chiedere una rivalutazione del merito quando la critica, nella sostanza, riguarda l'apprezzamento delle circostanze di fatto compiuto dal giudice di merito.
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