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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12/2022 del 04/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della ripresa a tassazione di spese per l'anno 2008 sostenute all'estero (Serbia e Croazia), in particolare compensi versati alla ditta Pellex Uni DOO e al sig. Dodig Vladislav non riconosciuti dall'Ufficio in quanto pagati fuori dai canali bancari; il contribuente sostiene che nelle transazioni nei Paesi ex-Jugoslavia i pagamenti in contanti sono la prassi e che le spese erano adeguatamente documentate. In primo grado il ricorrente aveva ottenuto accoglimento, in appello l'Agenzia aveva ottenuto parziale accoglimento con la deduzione soltanto di alcune voci di spesa. In cassazione il ricorrente proponeva sei motivi, tra cui vizi formali sulla sottoscrizione e delega degli atti, doglianze sul riparto probatorio e sulla valutazione della correlazione spese/ricavi, contestazioni circa l'applicabilità dei limiti ai pagamenti in contanti e presunto omesso esame di fatti decisivi (confronto temporale tra prelievi e pagamenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi per vizi di tempestività o perche riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione; ha inoltre ritenuto infondati i profili sostanziali che cercavano di rimettere in discussione il riparto probatorio operato dal giudice d'appello. In particolare: il vizio per mancata sottoscrizione/delega dell'atto impositivo non poteva essere sollevato per la prima volta in cassazione; la contestazione sulla delega al firmatario dell'atto d'appello non sosteneva che mancasse la qualifica di preposto; le censure relative all'art. 109 TUIR e alla correlazione tra spese e ricavi sono risultate in parte non ammissibili e in parte infondate, poiche spetta al contribuente dimostrare inerenza e certezza delle spese e l'Ufficio puo disconoscere elementi eccessivi o inattendibili; le doglianze sul limite ai pagamenti in contanti non coglievano la ratio della sentenza impugnata che aveva valutato la coerenza e la correlazione delle somme con i prelievi aziendali; il vizio di omessa motivazione non e stato ravvisato nei termini stretti richiesti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. In definitiva il ricorso e stato rigettato, il contribuente condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 4.500,00 oltre spese prenotate) e all'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. 165/2001

    Riferita alla legittimita della sottoscrizione/delega degli atti amministrativi; la Corte rileva che la mancata deduzione della nullita per violazione di forma nei gradi precedenti ostacola la sua ammissibilita in Cassazione

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione ai profili procedurali e alla rilevabilita di difetti formali degli atti nel processo tributario; la Corte conferma che alcune nullita non sono rilevabili d'ufficio in cassazione se non prospettate in primo grado

  • art. 2699 c.c.

    Richiesto quale riferimento sul riparto dell'onere della prova; la sentenza ribadisce che il contribuente deve provare l'effettiva esistenza e la correlazione delle spese

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Norma sull'onere probatorio e sulla deducibilita delle spese; la Corte considera non sorretta la censura che pretendeva una diversa interpretazione della correlazione tra spese e ricavi stabilita dal giudice d'appello

  • art. 39, comma 1, lett. d) e art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamati in relazione ai requisiti di motivazione dell'atto di accertamento; la Corte ritiene non ammissibili le censure sulla motivazione proposte tardivamente o in modo generico

  • art. 75 c.p.c.

    Invocato nel contesto della titolazione dell'atto di impugnazione; la Corte osserva che la mancata esibizione di deleghe non e stata adeguatamente proposta nei gradi precedenti

  • art. 49 d.l. n. 231/2007 e art. 32 d.l. n. 112/2008

    Norme sul limite ai pagamenti in contanti; la Corte rileva che la sentenza di merito non ha fatto leva su un divieto formale di pagamenti in contanti retroattivo, ma ha valutato la coerenza e la prova delle operazioni

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di ammissibilita e i criteri restrittivi, specie dopo la riforma che ha limitato il sindacato sulla motivazione

  • art. 2697 c.c.

    Principio che pone l'onere della prova sul soggetto che afferma un fatto; richiamato per precisare che il fatto decisivo deve essere indicato e provato dal ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: applicata per rilevare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • I vizi formali degli atti tributari (es. mancanza di sottoscrizione o delega) vanno sollevati tempestivamente nei gradi di merito; se non dedotti in primo grado possono risultare inammissibili in cassazione.
  • Il contribuente ha l'onere della prova sulla sussistenza, inerenza e coerenza delle spese dedotte: paga chi afferma; l'Ufficio puo disconoscere spese ritenute eccessive o documentate in modo inattendibile.
  • La Corte di Cassazione non rivede il merito delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito se non per profili di diritto o per manifesta contraddizione della motivazione nei termini molto restrittivi dettati dalle Sezioni Unite.
  • Contestazioni generiche sulla motivazione o sulla struttura formale dell'atto impositivo, senza puntuale indicazione dei vizi decisivi, rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • La presenza di pagamenti in contanti verso soggetti esteri non garantisce automaticamente la deducibilita: rileva la prova della correlazione immediata con l'attivita aziendale e la documentazione che giustifica l'operazione.
  • Se si contesta l'applicazione di limiti normativi (es. limiti ai pagamenti in contanti), verificare la decorrenza temporale della norma e la concreta ratio della decisione del giudice di merito, che puo aver motivato la disconoscenza su basi probatorie piu ampie.

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