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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6/2022 del 04/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2006 volto a recuperare a tassazione somme considerate dividendi non dichiarati (maggiore imponibile Irpef di euro 10.316,00), connesse a pagamenti/retro-cessioni tra la società Apinox s.r.l. e la società statunitense Woodrow McKinney & C. LLC su conto cifrato presso banca di Lugano intestato a Zanchettin. Questioni principali: opponibilità dello "scudo fiscale" (art. 13-bis d.l. 78/2009) alla luce di una perquisizione e dell'avvio di procedimento penale anteriori alla presentazione della dichiarazione riservata; carenza di prova della riconducibilità del conto cifrato e della disponibilità delle somme in capo al ricorrente; quantificazione dell'importo effettivamente riconducibile al ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la perquisizione penale e gli atti relativi, notificati al ricorrente prima della presentazione della dichiarazione riservata, hanno determinato la "formale conoscenza" dell'avvio del procedimento penale e impediscono l'opponibilità dello scudo fiscale. Ha inoltre confermato che la documentazione prodotta dall'Ufficio era idonea a dimostrare la disponibilità delle somme in capo a Zanchettin e che il contribuente non ha fornito prova contraria. Le censure relative alla valutazione di merito (quantificazione dell'importo riconducibile) sono state dichiarate inammissibili in Cassazione perché attengono alla valutazione delle prove riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 01/07/2009 n. 78, conv. L. 03/08/2009 n. 102

    La norma introduce la dichiarazione riservata (cd. scudo fiscale) che estingue sanzioni e inibisce poteri di accertamento per imponibili correlati alle somme emerse; tuttavia la sua opponibilità è esclusa se, alla data di presentazione della dichiarazione, gli interessati hanno avuto "formale conoscenza" di accessi, ispezioni, verifiche o di un procedimento penale a loro carico.

  • art. 14 d.l. 25/09/2001 n. 350, conv. L. 23/11/2001 n. 409

    "una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza"

    La disciplina richiede la "formale conoscenza" da parte dell'interessato di attività investigative o dell'avvio di procedimento penale per escludere gli effetti del condono/emanazione dello scudo; non è necessaria una notifica formale ma basta che il soggetto sia stato coinvolto in atti procedimentali che gli diano conoscenza.

  • art. 41-bis d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare, ai fini dell'accertamento tributario, elementi desunti da indagini penali; i risultati delle indagini penali possono quindi essere fonte di accertamento tributario.

  • art. 42 d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Sull'onere motivazionale dell'avviso di accertamento: l'avviso può rinviare ad altri atti non allegandoli purché ne riproduca il contenuto essenziale consentendo al contribuente e al giudice di conoscerne le ragioni; in tal caso non sussiste carenza di motivazione.

  • art. 7 L. 27/07/2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai diritti di difesa e alle formalità procedurali; la Corte non ha ritenuto che l'assenza di notifica impedisse comunque il sorgere della "formale conoscenza" derivante da atti investigativi.

  • artt. 2697, 2727-2729 c.c.

    Norme sul grado e sulla prova, utilizzate dal ricorrente per contestare l'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse fornito documentazione probante e che il contribuente non avesse fornito prova contraria, per cui la critica è inammissibile in Cassazione quando concerne valutazione di merito.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31/12/1992 n. 546 e art. 156 c.p.c.

    Richiamati relativamente a presunte nullità e limiti di motivazione; la Corte ha respinto le censure ritenendo che non fossero violazioni di legge ma valutazioni di fatto o motivazioni sufficienti.

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Fondamento formale dei motivi di ricorso (vizi di diritto e di motivazione); la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, in particolare l'inammissibilità delle questioni attinenti alla valutazione delle prove di merito.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Norma richiamata in relazione all'imposizione del contributo unificato e alla sua applicabilità nelle spese di lite.

Massime di principio

  • La "formale conoscenza" ai fini dell'opponibilità dello scudo fiscale non richiede necessariamente la notifica formale di un atto: bastano atti procedimentali (es. perquisizioni, sequestri, partecipazione a verifiche) che abbiano coinvolto il contribuente e gli abbiano dato conoscenza dell'indagine.
  • Una perquisizione penale o altri atti tipici del procedimento penale anteriori alla dichiarazione riservata possono escludere gli effetti dello scudo fiscale anche a fini tributari, poiché le informazioni derivanti da indagini penali possono costituire fonte di accertamento tributario (art. 41-bis DPR 600/1973).
  • L'Ufficio può fondare l'accertamento su documentazione che colleghi conti esteri cifrati al contribuente; il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria. In mancanza, il giudice di merito può ritenere provata la disponibilità delle somme.
  • In Cassazione non è possibile rinnovare il sindacato sulla valutazione delle prove di fatto o sulle valutazioni di merito del giudice di merito; tali censure sono spesso inammissibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
  • Nel valutare la opponibilità dello scudo fiscale si deve distinguere tra nozione di notifica (atto formale con regime specifico) e nozione più ampia di "formale conoscenza" ricavabile dal coinvolgimento in atti procedimentali; la seconda può far venir meno i benefici dell'emersione anche senza una specifica notifica.

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