Cassazione Civile, Sentenza n. 2/2022 del 04/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia tributaria relativa ad avvisi di accertamento per maggiori redditi di capitale/partecipazione riferiti all'anno 2007: da un lato l'Ufficio contesta utili occulti attribuiti alla società "Arco Romano s.r.l." (poi cancellata dal Registro delle Imprese) e, per connessione, chiede la responsabilità tributaria degli ex soci; dall'altro il socio Giaccio impugna l'accertamento a suo carico e deduce, tra l'altro, la pregiudizialità del giudizio societario estinto, la nullità degli atti rivolti a società cancellata e la mancata applicazione/erronea applicazione delle norme sulla limitazione della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973. Le questioni centrali sono: se la cancellazione della società esclude la legittimazione o l'azione dell'Agenzia verso gli ex soci; se sussiste una presunzione di distribuzione pro quota degli utili non contabilizzati nelle società a ristretta base; e se il giudizio del socio doveva essere sospeso in attesa della definizione della questione societaria pregiudiziale.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti (art. 274 c.p.c.). Ha accolto il ricorso della Agenzia delle Entrate (RG 17384/2015), ritenendo fondato il principio secondo cui la cancellazione della società non impedisce che gli ex soci siano considerati successori nei rapporti debitori non definiti in liquidazione; conseguentemente ha cassato la sentenza della CTR dell'Umbria nella parte accolta dall'ex socio e ha rinviato la controversia alla CTR dell'Umbria in diversa composizione perché riesamini la questione alla luce dei principi esposti. Quanto al ricorso di Giaccio (RG 758/2015), la Corte ha rilevato un errore processuale nella mancata considerazione della pregiudizialità ma ha ritenuto i restanti motivi inammissibili o estranei alla questione centrale; l'accoglimento del ricorso dell'Amministrazione incide necessariamente sulla posizione del socio, pertanto il giudizio sostanziale sul tributo societario (IRES) resta decisivo e il procedimento è stato rinviato per nuovo esame. In sintesi: cassazione parziale delle decisioni impugnate nei limiti indicati e rinvio alla CTR dell'Umbria per ulteriore giudizio.
Norme richiamate
Usata per disporre la riunione dei procedimenti correlati (ragionevole economia processuale) trattandosi di cause connesse
Fondamento per il rinvio del giudizio alla Corte territoriale di merito in diversa composizione dopo la cassazione
Richiamato nelle censure dell'Amministrazione circa l'improcedibilità per decorrenza dei termini; la Corte valuta la rilevanza rispetto alla successione dei debiti societari
art. 36, comma 3, d.P.R. 29/09/1973 n. 602
Norma centrale sulla responsabilità dei soci dopo la liquidazione; la Corte interpreta che la cancellazione societaria non esclude automaticamente l'azione dell'Ufficio verso gli ex soci nei debiti non definiti
art. 39, comma 1, d.P.R. 29/09/1973 n. 600
Richiamata nell'ambito delle norme tributarie applicabili all'accertamento dei redditi di partecipazione
Richiamato in relazione al meccanismo derivativo-successorio per il trasferimento dei rapporti debitori agli ex soci
Richiama i limiti e le condizioni di responsabilità dei soci per i debiti sociali, usato per definire l'ambito della successione nei rapporti debitori
Riferimento al principio dell'estensione della nullità dell'atto presupposto agli atti derivati, posto a fondamento di una delle doglianze del ricorrente che la Corte tratta come non decisiva nella fattispecie
art. 295, 297, 336, 337 cod. proc. civ.
Richiamati nei profili processuali relativi alla sospensione del processo per pregiudizialità e alla prosecuzione del giudizio; la Corte ribadisce che la sospensione non è sempre obbligatoria quando la sentenza della causa pregiudicante non è passata in giudicato
art. 10, 11, 27 d.lgs. 31/12/1992 n. 546
Richiamate nelle censure sul diritto al contraddittorio e su profili processuali del contenzioso tributario; la Corte valuta la necessità di contraddittorio nel caso di società estinta
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non produce automaticamente l'inefficacia dell'azione dell'Amministrazione finanziaria: gli ex soci possono succedere nei rapporti debitori non definiti in liquidazione e l'Ufficio può agire contro di loro entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge.
- Nelle società di capitali a ristretta base, accertati utili non contabilizzati si applica la presunzione di distribuzione pro quota agli soci (salva la prova contraria a carico del contribuente); il contribuente deve dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
- La sospensione del giudizio per pregiudizialità non è sempre obbligatoria se la causa pregiudicante non è definita con sentenza passata in giudicato; la sospensione può essere adottata in via facoltativa, con possibilità di istanza di prosecuzione.
- Quando vi siano decisioni contrastanti su questioni connesse tra più giudizi, è opportuno riunire i procedimenti per economia processuale e per evitare conflitti di giudicati; la Corte può cassare e rinviare la controversia al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.
- L'onere della prova circa la mancata percezione o la diversa destinazione di utili occultati grava sul contribuente una volta operante la presunzione legata alla ristretta base sociale.
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