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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2/2022 del 04/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia tributaria relativa ad avvisi di accertamento per maggiori redditi di capitale/partecipazione riferiti all'anno 2007: da un lato l'Ufficio contesta utili occulti attribuiti alla società "Arco Romano s.r.l." (poi cancellata dal Registro delle Imprese) e, per connessione, chiede la responsabilità tributaria degli ex soci; dall'altro il socio Giaccio impugna l'accertamento a suo carico e deduce, tra l'altro, la pregiudizialità del giudizio societario estinto, la nullità degli atti rivolti a società cancellata e la mancata applicazione/erronea applicazione delle norme sulla limitazione della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973. Le questioni centrali sono: se la cancellazione della società esclude la legittimazione o l'azione dell'Agenzia verso gli ex soci; se sussiste una presunzione di distribuzione pro quota degli utili non contabilizzati nelle società a ristretta base; e se il giudizio del socio doveva essere sospeso in attesa della definizione della questione societaria pregiudiziale.

La decisione

La Corte ha riunito i due procedimenti (art. 274 c.p.c.). Ha accolto il ricorso della Agenzia delle Entrate (RG 17384/2015), ritenendo fondato il principio secondo cui la cancellazione della società non impedisce che gli ex soci siano considerati successori nei rapporti debitori non definiti in liquidazione; conseguentemente ha cassato la sentenza della CTR dell'Umbria nella parte accolta dall'ex socio e ha rinviato la controversia alla CTR dell'Umbria in diversa composizione perché riesamini la questione alla luce dei principi esposti. Quanto al ricorso di Giaccio (RG 758/2015), la Corte ha rilevato un errore processuale nella mancata considerazione della pregiudizialità ma ha ritenuto i restanti motivi inammissibili o estranei alla questione centrale; l'accoglimento del ricorso dell'Amministrazione incide necessariamente sulla posizione del socio, pertanto il giudizio sostanziale sul tributo societario (IRES) resta decisivo e il procedimento è stato rinviato per nuovo esame. In sintesi: cassazione parziale delle decisioni impugnate nei limiti indicati e rinvio alla CTR dell'Umbria per ulteriore giudizio.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. civ.

    Usata per disporre la riunione dei procedimenti correlati (ragionevole economia processuale) trattandosi di cause connesse

  • art. 383 cod. proc. civ.

    Fondamento per il rinvio del giudizio alla Corte territoriale di merito in diversa composizione dopo la cassazione

  • art. 2945 cod. civ.

    Richiamato nelle censure dell'Amministrazione circa l'improcedibilità per decorrenza dei termini; la Corte valuta la rilevanza rispetto alla successione dei debiti societari

  • art. 36, comma 3, d.P.R. 29/09/1973 n. 602

    Norma centrale sulla responsabilità dei soci dopo la liquidazione; la Corte interpreta che la cancellazione societaria non esclude automaticamente l'azione dell'Ufficio verso gli ex soci nei debiti non definiti

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Richiamata nell'ambito delle norme tributarie applicabili all'accertamento dei redditi di partecipazione

  • art. 110 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al meccanismo derivativo-successorio per il trasferimento dei rapporti debitori agli ex soci

  • art. 2495 cod. civ.

    Richiama i limiti e le condizioni di responsabilità dei soci per i debiti sociali, usato per definire l'ambito della successione nei rapporti debitori

  • art. 159 cod. proc. civ.

    Riferimento al principio dell'estensione della nullità dell'atto presupposto agli atti derivati, posto a fondamento di una delle doglianze del ricorrente che la Corte tratta come non decisiva nella fattispecie

  • art. 295, 297, 336, 337 cod. proc. civ.

    Richiamati nei profili processuali relativi alla sospensione del processo per pregiudizialità e alla prosecuzione del giudizio; la Corte ribadisce che la sospensione non è sempre obbligatoria quando la sentenza della causa pregiudicante non è passata in giudicato

  • art. 10, 11, 27 d.lgs. 31/12/1992 n. 546

    Richiamate nelle censure sul diritto al contraddittorio e su profili processuali del contenzioso tributario; la Corte valuta la necessità di contraddittorio nel caso di società estinta

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non produce automaticamente l'inefficacia dell'azione dell'Amministrazione finanziaria: gli ex soci possono succedere nei rapporti debitori non definiti in liquidazione e l'Ufficio può agire contro di loro entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge.
  • Nelle società di capitali a ristretta base, accertati utili non contabilizzati si applica la presunzione di distribuzione pro quota agli soci (salva la prova contraria a carico del contribuente); il contribuente deve dimostrare che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
  • La sospensione del giudizio per pregiudizialità non è sempre obbligatoria se la causa pregiudicante non è definita con sentenza passata in giudicato; la sospensione può essere adottata in via facoltativa, con possibilità di istanza di prosecuzione.
  • Quando vi siano decisioni contrastanti su questioni connesse tra più giudizi, è opportuno riunire i procedimenti per economia processuale e per evitare conflitti di giudicati; la Corte può cassare e rinviare la controversia al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.
  • L'onere della prova circa la mancata percezione o la diversa destinazione di utili occultati grava sul contribuente una volta operante la presunzione legata alla ristretta base sociale.

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