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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4/2022 del 04/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello contro l'avviso di accertamento per l'anno 2007, con cui l'Ufficio aveva determinato sinteticamente un maggior reddito attribuendo al contribuente l'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto di un immobile effettuato dalla figlia Simona (atto del 16 gennaio 2009). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e vizio di procedimento, lamentando altresì che la CTR non avrebbe valutato la posizione reddituale complessiva del nucleo familiare né avrebbe sentito in contraddittorio la figlia, la quale — a detta del ricorrente — si sarebbe trasferita fuori dal nucleo già nell'ottobre 2008 e avrebbe posseduto redditi propri dal 2007.

La decisione

Rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di specificità ex art. 366 c.p.c. (il ricorrente aveva combinato in modo confuso profili di error in iudicando e in procedendo senza rubricarli e motivarli separatamente). Sul merito la Corte ha comunque richiamato i principi applicativi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973: la presunzione che le spese per incrementi patrimoniali siano sostenute con redditi dell'anno e dei quattro precedenti salvo prova contraria, e l'onere del contribuente di fornire prova documentale non solo della disponibilità di redditi alternativi ma anche della loro entità e durata. La CTR aveva rilevato che la figlia risultava parte del nucleo fino a maggio 2009, che non aveva redditi significativi nel 2006 e solo 11.000 euro nel 2007, e che mancava prova documentale che gli esborsi per l'immobile provenissero da disponibilità della figlia: pertanto la presunzione è stata correttamente applicata. Condanna del ricorrente alle spese e adempimenti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

    La Corte ricorda che l'art. 38 istituisce una presunzione relativa di finanziamento delle spese per incrementi patrimoniali con redditi dell'anno e dei quattro precedenti; il contribuente può superare la presunzione solo con prova documentale idonea a dimostrare disponibilità di redditi alternativi, la loro entità e la durata del possesso

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma che impone l'onere di specificità nella motivazione dei mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e confuso, con motivi non separatamente rubricati e insufficientemente specificati, comportando inammissibilità

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Parametri di censura invocati (error in iudicando e error in procedendo). La Corte sottolinea che le valutazioni di fatto del giudice di merito, fondate su elementi circostanziali, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità e che il vizio di procedimento necessita di puntuale indicazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nelle ipotesi previste

Massime di principio

  • L'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 presume che le spese per incrementi patrimoniali siano finanziate con redditi dell'anno e dei quattro anni precedenti; il contribuente ha l'onere di provare in modo documentale la fonte alternativa dei fondi, indicando entità e durata del possesso dei redditi alternativi
  • La mera dichiarazione che un familiare si è trasferito o possiede redditi propri non è sufficiente: occorrono documenti (buste paga, modelli fiscali, estratti conto, atti di donazione o finanziamento) che dimostrino la disponibilità effettiva, l'entità e la persistenza delle risorse nel periodo rilevante
  • La prova alternativa non richiede di dimostrare l'impiego specifico dei singoli importi per l'acquisto (data la fungibilità delle fonti), ma deve mostrare che risorse compatibili e durature erano nella disponibilità del soggetto diverso dal contribuente
  • Le decisioni di merito che fondano la loro valutazione su elementi fattuali e circostanziali sono in gran parte sottratte al sindacato di legittimità; chi impugna in Cassazione deve formulare motivi specifici e distinti per error in iudicando e in procedendo
  • Se si intende contestare l'omessa audizione o l'irregolarità del contraddittorio (es. mancata convocazione di terzi che avrebbero potuto provare l'origine dei fondi), è necessario dedurre tempestivamente e con precisione tale vizio in sede di merito e poi in grado di legittimità con motivazione separata
  • Prassi consigliata per contribuenti in situazioni analoghe: conservare e produrre estratti conto, documenti di retribuzione, atti di donazione, contratti di mutuo o prestito, e documentare il periodo di disponibilità dei fondi; richiedere formalmente l'audizione del terzo interessato e specificare i profili di diritto (art. 38) e di procedimento in modo separato e puntuale nelle impugnazioni

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