Cassazione Civile, Sentenza n. 1/2022 del 04/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento anno 2003 per: a) indeducibilità di costi ritenuti non inerenti e non documentati (euro 28.195,87); b) indeducibilità di rimborsi chilometrici per uso di autovettura non intestata ma in leasing con potenza oltre 17 cavalli fiscali (euro 16.505,42); c) disconoscimento della deducibilità di una minusvalenza derivante dalla cessione di quote societarie ai fini dell'applicazione dell'art. 37-bis DPR 600/1973 (euro 585.750,00). La CTR aveva accolto parzialmente il ricorso in primo grado, la CTR di secondo grado ha confermato l'avviso di accertamento; S.B.N. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi (confermando l'accertamento sui costi non documentati e sulla qualificazione elusiva della cessione delle quote ai sensi dell'art. 37-bis), accogliendo parzialmente il ricorso con riferimento ai motivi quinto e sesto relativi alla deducibilità dei costi per l'utilizzo dell'autovettura in leasing. La sentenza di merito è stata cassata limitatamente alla questione della deducibilità dei costi del veicolo detenuto in leasing e rinviata alla CTR della Lombardia, diversa composizione, per verificare l'inerenza e applicare i limiti di potenza fiscale; per il resto il ricorso è stato respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte conferma che l'istruzione probatoria deve rispettare i criteri civili ma, in materia tributaria, una volta che l'Amministrazione indica elementi (anche indiziari) di inesistenza dell'operazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza e l'inerenza del costo
Principio del riparto dell'onere della prova: se l'Amministrazione dimostra indizi di fittizietà delle fatture, il contribuente deve fornire la prova contraria; la mera regolarità formale non basta
art. 54 d.P.R. 29/09/1972 n. 633
Richiamato nel contesto delle regole IVA: la Cassazione ricorda che l'Ufficio deve dimostrare l'inesistenza delle operazioni per contestare detrazioni indebitamente operate
art. 37-bis d.P.R. 29/09/1973 n. 600
Norma antielusiva: la Corte conferma che l'Amministrazione deve indicare perché uno schema negoziale sia anomalo o preordinato a vantaggi fiscali indebiti; spetta al contribuente provare ragioni economiche alternative giustificative
Norma sul trattamento fiscale delle spese per lavoro: la Corte interpreta il combinato con art.164 TUIR riferendosi al principio che la deducibilità delle spese per l'uso di autoveicoli dipende dall'inerenza e non dalla mera proprietà del veicolo; il leasing può rientrare tra le forme deducibili nei limiti di potenza fiscale
Stabilisce i limiti percentuali di deducibilità per i mezzi di trasporto secondo la potenza fiscale; la Corte richiama la necessità di verificare la strumentalità e applicare i limiti previsti
Richiamato come principio generale dell'inerenza per componenti negativi non specificamente regolati dal TUIR; la deducibilità è subordinata alla funzione strumentale rispetto all'attività d'impresa
Massime di principio
- Sulle fatture sospette l'Amministrazione deve indicare elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione; a fronte di questi indizi il contribuente deve dimostrare l'effettiva prestazione e l'inerenza del costo, non potendo limitarsi alla documentazione formale
- La deducibilità dei costi di utilizzo di un veicolo in leasing va valutata sulla base dell'inerenza e dei limiti di potenza fiscale previsti dalla normativa; il fatto che il veicolo sia in leasing non esclude automaticamente la deduzione
- L'art. 37-bis (e in generale il divieto di abuso del diritto) richiede che l'Amministrazione dimostri l'anomalia o la sproporzione dello schema negoziale rispetto a ragioni economiche reali; spetta al contribuente fornire prove di valide ragioni economiche alternative
- In sede di Cassazione non è consentito introdurre nuovi fatti o documenti per giustificare operazioni ritenute elusive; le ragioni economiche devono essere dimostrate nei gradi di merito
- Il giudice di merito deve motivare in modo chiaro il proprio apprezzamento degli elementi indiziari e il riparto dell'onere probatorio; carenze motivazionali sulla verifica di parametri normativi specifici (es. potenza fiscale) possono giustificare la cassazione e il rinvio
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